Art. 31 Statistiche e raccolta dei dati

1. Gli Stati parte si impegnano a raccogliere informazioni appropriate, compresi i dati statistici e di ricerca, che permettano loro di formulare e applicare politiche volte ad attuare la presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di queste informazioni dovrà rispettare:
 

a) le garanzie stabilite per legge, comprese quelle derivanti dalla legislazione sulla protezione dei dati, per assicurare la riservatezza e il rispetto della vita privata e della famiglia delle persone con disabilità;

b) le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l'uso delle statistiche.

2. Le informazioni raccolte conformemente al presente articolo dovranno essere disaggregate in maniera appropriata, e dovranno essere utilizzate per valutare l'adempimento degli obblighi contratti dagli Stati parte alla presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che affrontano le persone con disabilità nell'esercizio dei propri diritti.

3. Gli Stati parte assumono la responsabilità della diffusione di queste statistiche e assicurano la loro accessibilità alle persone con disabilità ed agli altri.

Ultima modifica 24.08.2015

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