1. Gli Stati parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità a partecipare parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e prendono tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità:
a) godano dell'accesso ai materiali culturali in forme accessibili;
b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme accessibili;
c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
2. Gli Stati parte prenderanno misure appropriate per dare alle persone con disabilità l'opportunità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.
3. Gli Stati parte prenderanno tutte le misure appropriate, in conformità del diritto internazionale, per assicurare che le norme che tutelano i diritti della proprietà intellettuale non costituiscano una barriera irragionevole e discriminatoria all'accesso da parte delle persone con disabilità ai materiali culturali.
4. Le persone con disabilità hanno diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento e al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi compresi la lingua dei segni e la cultura dei non udenti.
5. Al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati parte prenderanno misure appropriate per:
a) incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
b) assicurare che le persone con disabilità abbiano l'opportunità di organizzare e sviluppare attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e di parteciparvi e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
c) assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici;
d) assicurare che i fanciulli con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri fanciulli, ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, anche nell'ambito del sistema scolastico;
e) assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.
Ultima modifica 24.08.2015