Art. 28 Adeguati livelli di vita e protezione sociale

1. Gli Stati parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità ad un livello di vita adeguato per loro stesse e per le loro famiglie, inclusi alimentazione, vestiario e alloggio adeguati, nonché al continuo miglioramento delle condizioni di vita, e devono prendere misure appropriate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza discriminazioni fondate sulla disabilità.

2. Gli Stati parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e al godimento di questo diritto senza discriminazioni fondate sulla disabilità, e prenderanno misure appropriate per tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, includendo misure per:

a) assicurare alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua pulita, e assicurare loro l'accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni legati alla disabilità, che siano appropriati ed a costi contenuti;

b) assicurare l'accesso delle persone con disabilità, in particolare alle donne, alle fanciulle e alle persone anziane, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;

c) assicurare alle persone con disabilità e alle loro famiglie che vivono in situazioni di povertà l'accesso all'aiuto pubblico per coprire le spese collegate alle disabilità, segnatamente le spese per una formazione adeguata, il sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria e per coprire una custodia di breve durata;

d) assicurare l'accesso delle persone con disabilità ai programmi abitativi pubblici;

e) sicurare pari accesso alle persone con disabilità a programmi e prestazioni pensionistici.

Ultima modifica 24.08.2015

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