Art. 27 Lavoro e occupazione

1. Gli Stati parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di uguaglianza con gli altri; ciò include il diritto all'opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accesso alle persone con disabilità. Gli Stati parte devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro, incluso per coloro che hanno acquisito una disabilità durante il proprio lavoro, prendendo provvedimenti appropriati, anche di natura legislativa, in particolare al fine di:

a) proibire la discriminazione fondata sulla disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, il mantenimento dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
 

b) proteggere i diritti delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese l'uguaglianza delle opportunità e la parità di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, comprendendo la protezione da molestie e la composizione delle controversie;

c) assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti professionali e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;

d) permettere alle persone con disabilità di avere effettivamente accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua offerti a tutti;

e) promuovere le opportunità di impiego e l'avanzamento della carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l'assistenza nel trovare e ottenere un lavoro, nel mantenerlo e nel reinserirvisi;

f) promuovere la possibilità di esercitare un'attività indipendente, l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di un'attività in proprio;

g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;

h) favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure appropriate che possono includere programmi di azione positiva, incentivi e altre misure;
 

i) adoperarsi affinché accomodamenti ragionevoli siano forniti alle persone con disabilità nei luoghi di lavoro;

j) promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato aperto del lavoro;
 

k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone con disabilità.
 

2. Gli Stati parte assicureranno che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato servile e siano protette, su base di parità con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

Ultima modifica 24.08.2015

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