Art. 25 Salute

Gli Stati parte riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati parte devono prendere tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l'accesso ai servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di sesso, inclusi i servizi di riabilitazione collegati alla sanità. In particolare, gli Stati parte dovranno:
 

a) fornire alle persone con disabilità la stessa gamma, qualità e standard di servizi e programmi sanitari, gratuiti o a costi sostenibili, forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nell'area sessuale e di salute riproduttiva e i programmi di salute pubblica inerenti alla popolazione;

b) fornire specificamente servizi sanitari necessari alle persone con disabilità proprio a causa delle loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e, se del caso, l'intervento precoce, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, anche tra i fanciulli e le persone anziane;

c) fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino possibile alle loro comunità, comprese le aree rurali;

d) richiedere ai professionisti sanitari di fornire alle persone con disabilità cure della medesima qualità rispetto a quelle fornite ad altri, anche sulla base del consenso libero e informato della persona con disabilità interessata; a tal fine gli Stati parte svolgono attività formative ed emanano regole deontologiche per l'assistenza sanitaria pubblica e privata, in modo da sensibilizzare il personale, tra l'altro, ai diritti umani, alla dignità, all'autonomia e ai bisogni delle persone con disabilità;

e) proibire nel settore delle assicurazioni le discriminazioni contro le persone con disabilità le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia e, nei Paesi nei quali questa sia autorizzata dalla legge nazionale, un'assicurazione sulla vita;

f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di cure e servizi sanitari o di cibo e fluidi sulla base della disabilità.
 

Ultima modifica 24.08.2015

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