Art. 24 Educazione

1. Gli Stati parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'educazione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di uguaglianza di opportunità, gli Stati parte faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell'intera vita, possibilità di istruzione finalizzate:

a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e di autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;

b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale;

c) alla partecipazione effettiva delle persone con disabilità a una società libera.

2. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, gli Stati parte dovranno assicurare che:

a) le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di educazione generale a causa della disabilità e che i fanciulli con disabilità non siano esclusi dall'istruzione primaria gratuita e obbligatoria o dall'istruzione secondaria a causa della disabilità;

b) le persone con disabilità possano accedere ad un'istruzione primaria e secondaria integrata, di qualità e libera, su base di uguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono;

c) si proceda a accomodamenti ragionevoli per andare incontro alle esigenze individuali;

d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;

e) efficaci misure di supporto individualizzato siano fornite in ambienti che ottimizzino il programma scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.

3. Gli Stati parte devono mettere le persone con disabilità in condizione di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione all'insegnamento e alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati parte adotteranno misure appropriate, e specialmente:

a) agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, di modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi, di abilità all'orientamento e alla mobilità e agevolare il sostegno visivo ravvicinato;

b) agevolare l'apprendimento del linguaggio dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei non udenti;
 

c) assicurare che l'istruzione delle persone, ed in particolare dei fanciulli ciechi, sordi o sordociechi, sia impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più appropriati per l'individuo e in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e lo sviluppo sociale.
 

4. Allo scopo di aiutare ad assicurare la realizzazione di tale diritto, gli Stati parte adotteranno misure appropriate per impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nel linguaggio dei segni e o nel Braille e per formare professionisti e personale che lavorino a tutti i livelli dell'istruzione. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriati modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione migliorativi e alternativi, tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.

5. Gli Stati parte assicureranno che le persone con disabilità possano avere accesso all'insegnamento superiore generale, alla formazione professionale, all'insegnamento per adulti e alla formazione continua lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati parte assicureranno che sia fornito un accomodamento adeguato alle persone con disabilità.

Ultima modifica 24.08.2015

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