Art. 23 Rispetto del domicilio e della famiglia

1. Gli Stati parte dovranno prendere misure efficaci ed appropriate per eliminare le discriminazioni contro le persone con disabilità in tutte le questioni che riguardano il matrimonio, la famiglia, la paternità e le relazioni personali, su base di uguaglianza con gli altri, in modo da assicurare che:

a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età di matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del consenso libero e pieno dei contraenti;

b) siano riconosciuti i diritti delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all'intervallo tra la natalità di un figlio e l'altro e di avere accesso in modo appropriato secondo l'età alle informazioni, in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari a consentire loro di esercitare tali diritti;

c) le persone con disabilità, inclusi i fanciulli, conservino la loro fertilità su base di uguaglianza con gli altri.
 

2. Gli Stati parte devono assicurare i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità, in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di fanciulli o di istituti simili, ove questi istituti siano previsti dalla legislatura nazionale; in tutti questi casi avrà priorità assoluta l'interesse preminente del fanciullo. Gli Stati parte devono fornire un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori.
 

3. Gli Stati parte devono assicurare che i fanciulli con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Nell'ottica della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, il maltrattamento e la segregazione di fanciulli con disabilità, gli Stati parte si impegneranno a fornire informazioni, servizi e sostegni precoci e completi ai fanciulli con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati parte dovranno assicurare che un fanciullo non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, se non quando le autorità competenti, sotto riserva di un controllo giurisdizionale, decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. In nessun caso un fanciullo deve essere separato dai genitori sulla base della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati parte si impegnano, qualora la famiglia di appartenenza non sia in condizioni di prendersi cura di un fanciullo con disabilità, a non trascurare alcuno sforzo per fornire cure alternative all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un ambiente familiare.

Ultima modifica 21.08.2015

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