Art. 21 Libertà di espressione e di opinione e accesso all'informazione

Gli Stati parte prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di chiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee, su base di uguaglianza con gli altri, e attraverso ogni forma di comunicazione di loro scelta, come definito dall'articolo 2 della presente Convenzione. A questo fine gli Stati parte:

a) comunicano le informazioni destinate al grande pubblico alle persone con disabilità in forme accessibili e mediante le tecnologie appropriate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;

b) accettano e facilitano il ricorso nelle attività ufficiali, da parte delle persone con disabilità, all'uso del linguaggio dei segni, del Braille, delle comunicazioni migliorative ed alternative e di ogni altro accessibile mezzo, modalità e sistema di comunicazione di loro scelta;

c) invitano gli enti privati che forniscono servizi al grande pubblico, anche attraverso Internet, a fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;

d) incoraggiano i mass media, inclusi quelli che diffondono informazioni tramite Internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;

e) riconoscono e promuovono l'uso del linguaggio dei segni.

Ultima modifica 21.08.2015

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