Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

«comunicazione» comprende le lingue, le visualizzazioni di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, le fonti multimediali accessibili nonché le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e accrescitivi su supporti scritti, l'audio, il linguaggio semplice e il lettore umano, comprese le tecnologie accessibili della comunicazione e dell'informazione;

«il linguaggio» comprende le lingue parlate ed il linguaggio dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;

«discriminazione sulla base della disabilità» indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e e di tutte le libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

«accomodamento ragionevole» indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali;

«progettazione universale» indica la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La «Progettazione universale» non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Ultima modifica 21.08.2015

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