Art. 18 Libertà di movimento e cittadinanza

1. Gli Stati parte dovranno riconoscere il diritto delle persone con disabilità alla libertà di movimento, alla libertà di scelta del propria luogo di residenza e della cittadinanza, su base di uguaglianza con altri, anche assicurando che le persone con disabilità:

a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano privati della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;

b) non siano privati a causa della disabilità, della capacità di ottenere, mantenere il possesso e utilizzare la documentazione relativa alla loro cittadinanza o di altra documentazione di identificazione, o di utilizzare processi relativi quali gli atti di immigrazione, che si rendano necessari per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;

c) siano liberi di lasciare qualunque Paese, incluso il proprio;

d) non siano privati, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio Paese.

2. I fanciulli con disabilità dovranno essere registrati immediatamente dopo la nascita e avranno diritto dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.

Ultima modifica 21.08.2015

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