1. Gli Stati parte dovranno riconoscere il diritto delle persone con disabilità alla libertà di movimento, alla libertà di scelta del propria luogo di residenza e della cittadinanza, su base di uguaglianza con altri, anche assicurando che le persone con disabilità:
a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano privati della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;
b) non siano privati a causa della disabilità, della capacità di ottenere, mantenere il possesso e utilizzare la documentazione relativa alla loro cittadinanza o di altra documentazione di identificazione, o di utilizzare processi relativi quali gli atti di immigrazione, che si rendano necessari per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;
c) siano liberi di lasciare qualunque Paese, incluso il proprio;
d) non siano privati, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio Paese.
2. I fanciulli con disabilità dovranno essere registrati immediatamente dopo la nascita e avranno diritto dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.
Ultima modifica 21.08.2015