Art. 15 Diritto di non essere sottoposto a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti

1. Nessuna persona sarà sottoposta a torture, pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno sarà sottoposto senza il proprio libero consenso a sperimentazioni mediche o scientifiche.

2. Gli Stati parte prenderanno ogni efficace misura legislativa, amministrativa, giudiziaria o di altra natura per impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, subiscano torture, pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Ultima modifica 21.08.2015

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