1. Nessuna persona sarà sottoposta a torture, pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno sarà sottoposto senza il proprio libero consenso a sperimentazioni mediche o scientifiche.
Art. 15 Diritto di non essere sottoposto a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti
2. Gli Stati parte prenderanno ogni efficace misura legislativa, amministrativa, giudiziaria o di altra natura per impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, subiscano torture, pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Ultima modifica 21.08.2015