Art. 14 Libertà e sicurezza della persona

1. Gli Stati parte devono garantire che le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri:

a)godano del diritto alla libertà e alla sicurezza della loro persona;

b)non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente e che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità in nessun caso giustifichi la privazione della libertà.

2. Gli Stati parte assicureranno che, se le persone con disabilità sono private della libertà tramite qualsivoglia procedura, esse restino, su base di uguaglianza con gli altri, titolari delle garanzie in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi e ai principi della presente Convenzione, ivi compreso il beneficio di un accomodamento ragionevole.

Ultima modifica 21.08.2015

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