Art. 13 Accesso alla giustizia

1. Gli Stati parte assicureranno l'accesso effettivo alla giustizia alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche mediante appropriati accomodamenti procedurali o accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta o indiretta, compresa la veste di testimoni, in tutte le fasi del procedimento legale, includendo la fase investigativa e le altre fasi preliminari.

2. Allo scopo di aiutare ad assicurare l'effettivo accesso alla giustizia alle persone con disabilità, gli Stati parte promuoveranno una formazione appropriata per coloro che lavorano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia e il personale penitenziario.

Ultima modifica 21.08.2015

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