Art. 12 Uguale riconoscimento di fronte alla legge

1. Gli Stati parte riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute ovunque quali soggetti di diritto di fronte alla legge.

2. Gli Stati parte dovranno riconoscere che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.

3. Gli Stati parte prenderanno appropriate misure per permettere l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui esse dovessero aver bisogno nell'esercizio della loro capacità giuridica.

4. Gli Stati parte assicureranno che tutte le misure relative all'esercizio della capacità giuridica forniscano appropriate ed efficaci garanzie per prevenire abusi, in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani. Tali garanzie assicureranno che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie dovranno essere proporzionate al grado in cui le suddette misure toccano i diritti e gli interessi delle persone.

5. Fatto salvo il presente articolo, gli Stati parte prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l'uguale diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, a possedere beni o a ereditarne, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, ipoteche e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

Ultima modifica 21.08.2015

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