Gli obblighi nei confronti dell'opinione pubblica

Le sedute del Consiglio federale non sono pubbliche. Dopo ogni sua seduta, il Consiglio federale informa comunque esaustivamente i Cantoni, il Parlamento e l'opinione pubblica sulle sue decisioni e intenzioni. 

Durante una conferenza stampa, i Consiglieri federali Guy Parmelin, Ignazio Cassis e Karin Keller-Sutter si esprimono sull’Accordo istituzionale e sull’Iniziativa per la limitazione. Berna, 7 giugno 2019(KEYSTONE/Peter Schneider)
Durante una conferenza stampa, i Consiglieri federali Guy Parmelin, Ignazio Cassis e Karin Keller-Sutter si esprimono sull’Accordo istituzionale e sull’Iniziativa per la limitazione. Berna, 7 giugno 2019 (KEYSTONE/Peter Schneider)

Il Consiglio federale è tenuto a informare l'Assemblea federale, i Cantoni e l'opinione pubblica non soltanto sulle sue decisioni bensì anche sulla propria valutazione della situazione, sulle sue pianificazioni e sui suoi provvedimenti. È tenuto parimenti a curare le relazioni con l'opinione pubblica e a informarsi sulle opinioni e sulle proposte espresse nell'ambito dei dibattiti pubblici.

Il Consiglio federale è sostenuto dal suo portavoce

Nell'adempimento del suo obbligo d'informazione, il Consiglio federale è sostenuto dalla Cancelleria federale e dal portavoce del Consiglio federale. Tale compito è attualmente esercitato dal vicecancelliere André Simonazzi.

Una conferenza stampa dopo ogni seduta del Consiglio federale

Immediatamente dopo la sua seduta il Consiglio federale tiene una conferenza stampa presso il Centro media della Confederazione. In quell'occasione i competenti membri del Consiglio federale e il portavoce del Consiglio federale espongono le tematiche discusse e le decisioni prese durante la seduta.

La conferenza stampa del Consiglio federale in diretta su Internet

La conferenza stampa è aperta soltanto ai rappresentanti dei media ma chiunque ha comunque la possibilità di seguirla in diretta su admin.ch/tv. Per la maggior parte degli affari trattati viene pubblicato un comunicato stampa. Il Parlamento e i Cantoni vengono informati per scritto prima dei media sulle decisioni prese.

Nessuna informazione, nessuna opinione

Particolarmente importanti sono le campagne d'informazione che precedono le votazioni. Da tre a quattro settimane prima di ogni votazione il Consiglio federale pubblica le relative spiegazioni in forma di opuscolo. Lo stesso presenta in modo semplice e comprensibile gli oggetti in votazione come pure gli argomenti dei sostenitori e degli avversari. Anche in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale, che hanno luogo ogni quattro anni, viene pubblicata una guida elettorale in forma di opuscolo.

La trasparenza è indispensabile alla democrazia

I cittadini possono esercitare i loro diritti con cognizione di causa unicamente se hanno la possibilità di informarsi sull'attività statale e sulle basi legali. A tale riguardo Internet esercita un ruolo centrale.

Tutte le leggi sono online

L'intera raccolta di leggi e il Foglio federale con le pubblicazioni ufficiali, oltre che numerosi rapporti, studi e perizie sono disponibili sul sito elettronico della Confederazione.

Chiunque può chiedere di consultare gli atti amministrativi

Secondo la legge sulla trasparenza in vigore dal 2004, chiunque può chiedere di consultare documenti ufficiali. Questa consultazione dev'essere concessa se interessi superiori non vi si oppongono.

Il consigliere federale Alain Berset, a sinistra, e il portavoce del Consiglio federale Andre Simonazzi mentre si recano a una conferenza stampa – settembre 2013. (Keystone/Peter Schneider)
Il consigliere federale Alain Berset, a sinistra, e il portavoce del Consiglio federale Andre Simonazzi mentre si recano a una conferenza stampa – settembre 2013. (Keystone/Peter Schneider)

Il portavoce del Consiglio federale

Dal 2000 la Svizzera ha un portavoce del Consiglio federale. Fra i suoi compiti vi sono quelli di:

  • informare l'opinione pubblica su incarico del Consiglio federale;
  • offrire consulenza al Consiglio federale e ai suoi membri su questioni riguardanti l'informazione e la comunicazione;
  • coordinare l'attività d'informazione del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

La funzione di portavoce del Consiglio federale è attribuita da quest'ultimo a un membro della direzione della Cancelleria federale. Tale funzione è attualmente esercitata dal vicecancelliere André Simonazzi.  

La comunicazione del governo 1848-2023

Ultima modifica 08.08.2023

Inizio pagina

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/consiglio-federale/compiti/informare.html