I consiglieri federali hanno una duplice funzione: da un lato, in quanto membri del Governo sono responsabili congiuntamente dell’attività governativa e, dall’altro, ognuno di essi dirige anche un dipartimento rappresentandone i relativi mandati in seno al Collegio governativo.
Il Consiglio federale dirige l’Amministrazione federale con i suoi circa 38’000 collaboratori. Quale autorità collegiale, assume la responsabilità suprema per lo svolgimento delle funzioni governative. Esso assicura mediante una vigilanza permanente e sistematica che i dipartimenti e gli uffici adempiano i loro compiti secondo le norme giuridiche. Per quanto riguarda le finanze federali, il Consiglio federale è coadiuvato dal Controllo federale delle finanze. Quest’ultimo è indipendente e sottostà unicamente alla Costituzione e alle leggi.
Sette dipartimenti e una cancelleria
L’Amministrazione federale è suddivisa in sette dipartimenti, ognuno dei quali è diretto da un consigliere federale. Il Consiglio federale disciplina le supplenze. La Cancelleria federale è lo Stato maggiore del Governo.
Gli obiettivi, i settori d’attività e la struttura, nonché i principi d’azione dei dipartimenti e della Cancelleria federale sono disciplinati nelle ordinanze sull’organizzazione (v. riquadro). Queste ultime sono emanate dal Consiglio federale.
Diritto illimitato di controllo e di emanare istruzioni
I capi di dipartimento sono responsabili sul piano politico della direzione del dipartimento. A questo scopo dispongono per principio di diritti illimitati di controllo, di intervento personale e di emanare istruzioni.
Nomina dei funzionari dirigenti
Il Consiglio federale assume la propria responsabilità generale nei confronti dell’Amministrazione federale anche perché esso stesso (e non i capi di dipartimento) è chiamato a nominare i direttori degli uffici. Anche i segretari di Stato, i capi d’armamento, la direzione del Controllo delle finanze e altri alti funzionari sono nominati dal Consiglio federale.
Osservanza del diritto e considerazione del bene comune
Il Consiglio federale e gli impiegati federali devono attenersi nell’ambito della loro attività a principi generali. Questi principi sono sanciti dalla legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e recitano:
- Consiglio federale e Amministrazione federale agiscono nel rispetto della Costituzione e della legge.
- Essi si adoperano per il bene comune, tutelano i diritti dei cittadini, definiscono le competenze dei Cantoni e promuovono la collaborazione fra Confederazione e Cantoni.
- Essi agiscono secondo i principi di adeguatezza ed economicità.
I dipartimenti
- Dipartimento degli affari esteri (DFAE)
- Dipartimento dell’interno (DFI)
- Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)
- Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
- Dipartimento delle finanze (DFF)
- Dipartimento dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
- Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)
- Cancelleria federale (CaF)
Ultima modifica 12.06.2023