Il Consiglio federale
licenzia il messaggio concernente l'unificazione della procedura
penale
Berna, 21.12.2005. Per accrescere l'efficacia dell'azione penale e, nel
contempo, l'uguaglianza giuridica e la certezza del diritto, il Consiglio
federale intende unificare il diritto processuale penale svizzero. Oggi ha
licenziato il relativo messaggio e due disegni di legge.
I
disegni di Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) e di legge
federale di diritto processuale penale minorile (PPMin) sostituiranno gli
attuali 26 codici di procedura penale cantonali e la procedura penale federale.
In futuro i reati saranno perseguiti e giudicati non soltanto in virtù di un
Codice penale unico, bensì anche conformemente a norme procedurali uniformi.
L'unificazione della procedura, che porrà fine all'attuale dispersione delle norme processuali,
gioverà all'uguaglianza giuridica e alla certezza del diritto, consentendo
inoltre di lottare in modo più efficace contro il crimine. Un diritto
processuale unificato facilita poi il compito degli avvocati e agevola la
cooperazione internazionale e l'impiego intercantonale di personale da parte
delle autorità penali.
Soluzioni
equilibrate
I due disegni si ispirano agli
ordinamenti processuali vigenti nella misura in cui gli stessi si siano rivelati
appropriati, ma prevedono anche norme sinora non previste in Svizzera o adottate
soltanto da taluni Cantoni. Tra queste figura l'introduzione di un principio di
opportunità più esteso, che consente alle autorità di rinunciare all'azione
penale in determinati casi. Il Codice prevede inoltre la possibilità di un
accordo tra l'autore del reato e la vittima (per il tramite di una conciliazione
o di una mediazione) o tra l'imputato e il pubblico ministero (in merito alla
colpevolezza e alla pena). Altre innovazioni sono rappresentate dal
rafforzamento dei diritti della difesa, dall'ampliamento di taluni diritti della
vittima, dall'estensione delle misure di protezione dei testimoni e dal nuovo
provvedimento coercitivo della sorveglianza delle relazioni bancarie. Nel
complesso, i due disegni propongono soluzioni equilibrate che conseguono un
giusto equilibrio tra gli interessi diametralmente opposti delle persone e delle
autorità implicate nel procedimento penale.
Un pubblico ministero con ampi
poteri
L'organizzazione giudiziaria
resterà in linea di principio di competenza dei Cantoni. L'unificazione della
procedura richiede nondimeno l'adozione di un modello di perseguimento penale
unitario. Il modello prescelto (modello «pubblico ministero») è caratterizzato
dall'assenza di un giudice istruttore. Il pubblico ministero dirige l'intera
procedura preliminare, conduce l'istruzione penale, promuove l'accusa e la
sostiene in giudizio. Il fatto che le indagini, l'istruzione penale e la
promozione dell'accusa siano di competenza di un'unica autorità consente di
accrescere l'efficienza del perseguimento penale.
Per controbilanciare i poteri
molto ampi di cui dispone il pubblico ministero sono previsti in particolare
l'istituzione di un giudice dei provvedimenti coercitivi e il rafforzamento dei
diritti della difesa. Un ulteriore contrappeso è costituito dal principio
dell'immediatezza, in base al quale il giudice fonda il proprio convincimento
sull'opinione che si è fatto durante il dibattimento (soltanto in casi
determinati può infatti fondarsi sulle prove raccolte nella procedura
preliminare).
Una legge apposita per la
procedura penale minorile
La procedura penale minorile è
disciplinata da una legge apposita in cui figurano le norme che derogano al CPP.
Anche in quest'ambito il perseguimento penale è affidato, in tutte le sue fasi,
a un'autorità giudiziaria specializzata, il giudice dei minorenni. Nei casi di
lieve o media gravità, egli funge inoltre da autorità giudicante e vigila sulla
corretta esecuzione della sanzione. Nei casi più gravi (peraltro rari) il
giudizio compete invece al tribunale dei minorenni. I Cantoni sono peraltro
liberi di determinare se il giudice dei minorenni possa essere membro del
tribunale dei minorenni. In tal modo si tiene conto delle preoccupazioni
espresse in sede di consultazione riguardo al doppio ruolo del giudice dei
minorenni (magistrato inquirente e giudice investito della causa in seno al
tribunale).
Per ulteriori
informazioni:
Frank Schürmann, Ufficio federale
di giustizia, tel. 031 / 322 41
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