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Finanziamento dei costi delle scorte obbligatorie per gli inibitori

Finanziamento dei costi delle scorte obbligatorie per gli  inibitori
della neuraminidasi

Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale
dell'economia, in collaborazione con il Dipartimento federale
dell'interno e il settore interessato, di garantire il finanziamento a
lungo termine dei costi delle scorte obbligatorie di inibitori della
neuraminidasi.

Il DFE assicurerà, in collaborazione con il Dipartimento federale
dell'interno (DFI) e il settore interessato, il finanziamento a lungo
termine dei costi delle scorte obbligatorie e, all'occorrenza, la
liquidazione senza profitti e perdite di tali scorte. A tale proposito,
la soluzione prevista consisterebbe nel garantire questo finanziamento
tramite tutti gli altri medicamenti soggetti alla costituzione di
scorte obbligatorie, trasferendo le spese delle scorte obbligatorie sui
prodotti di cui i prezzi al consumo sono stati approvati dalle
autorità.

I medicamenti antivirali e in particolare il Tamiflu, inibitore della
neuraminidasi, hanno un ruolo essenziale nella lotta alle pandemie
influenzali. Quando si manifestano i primi sintomi della malattia,
questo prodotto può essere somministrato facilmente ai pazienti per un
trattamento che dura finché è disponibile un vaccino efficace.

Già all'inizio del 2004 il Consiglio federale aveva previsto la
costituzione di scorte obbligatorie anche per gli inibitori della
neuraminidasi al fine di garantire l'approvvigionamento del Paese. Nel
frattempo la costituzione di una scorta obbligatoria è praticamente
terminata. Tale scorta è sufficiente, in caso di pandemia influenzale,
per assicurare la profilassi del personale sanitario durante un periodo
di 6 settimane e per la terapia del 25% della popolazione, secondo le
raccomandazioni dell'OMS.

In linea di massima, i costi generati dalla costituzione di scorte
obbligatorie di un determinato prodotto devono essere assunti secondo
il principio di causalità: ciò significa che i costi, in ultima
analisi, si ripercuotono sul prezzo di vendita di tale prodotto. I
proprietari di scorte obbligatorie vengono indennizzati da un fondo di
garanzia alimentato dell'economia privata: coloro che mettono in
circolazione il prodotto per la prima volta versano un contributo al
fondo stesso. Di conseguenza la Confederazione non deve assumersi oneri
finanziari a causa delle scorte obbligatorie.

Nel caso del Tamiflu, il fondo di garanzia non può coprire durevolmente
le spese correnti, poiché le vendite di inibitori della neuraminidasi,
in tempi normali, sono troppo modeste per consentire di generare da
sole gli importi richiesti.

Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese Gerold
Lötscher, direttore supplente, tel. 031 322 21 98  Peter Graf, capo
Sezione delle scorte obbligatorie, tel. 031 322 21 84