Berna, 09.12.2005. Venerdì
il Consiglio federale ha deciso di firmare la Convenzione dell'Aia sulla legge
applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un
intermediario, contribuendo in tal modo a rendere moderna e sicura la piazza
finanziaria svizzera. Il messaggio concernente la ratifica della Convenzione è
in elaborazione.
Di norma, oggi le azioni e gli
altri titoli non sono più custoditi dall'investitore stesso, ma da intermediari
finanziari. Poiché la custodia è mediata, il possesso del titolo non riveste più
alcuna importanza. I diritti di un investitore su un determinato pacchetto di
titoli sono accreditati su un conto gestito dall'intermediario a nome
dell'investitore. A loro volta, i titoli gestiti dall'intermediario sono
accreditati su appositi conti presso un servizio centrale di custodia dei
titoli. Le basi legali della custodia mediata di titoli sono ormai obsolete e
vanno pertanto modernizzate.
Unificazione delle norme
applicabili
La Convenzione dell'Aia sugli
strumenti finanziari è il principale progetto mirante a unificare le norme di
diritto internazionale privato concernenti la custodia mediata dei titoli.
Elaborata con il concorso della Svizzera, la Convenzione prevede regole che
determinano il diritto applicabile alle operazioni transfrontaliere riguardanti
titoli. Queste cosiddette norme di conflitto rivestono grande importanza poiché
tali operazioni sono particolarmente frequenti e al riguardo regna una grande
incertezza giuridica. La custodia mediata e in forma elettronica dei titoli ha
reso estremamente difficile stabilire il luogo in cui un titolo è custodito,
rendendo quindi arduo determinare il diritto applicabile. La Convenzione
dell'Aia sugli strumenti finanziari fa chiarezza in merito, limitando la scelta
alle parti del diritto applicabile e garantendo l'applicazione uniforme delle
norme.
Trasposizione nel diritto
interno
Poiché non è dato sapere quando entrerà in
vigore la Convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari, il Consiglio federale
intende integrare le norme della Convenzione nella legge federale sul diritto
internazionale privato (LDIP). Queste moderne disposizioni saranno quindi
applicabili fino all'entrata in vigore della Convenzione, contribuendo ad
accrescere la certezza giuridica della piazza finanziaria svizzera. Il messaggio
concernente la modifica della LDIP, la ratifica della Convenzione dell'Aia e la
legge sui titoli contabili (la quale modernizza la legislazione sui titoli) sarà
elaborato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e dal
Dipartimento federale delle finanze (DFF).
Per ulteriori
informazioni:
Alexander R. Markus, Ufficio
federale di giustizia, tel. 031 / 322 41
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