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La procedura d'autorizzazione sarà agevolata

Il Consiglio federale fissa al 1° di marzo 2006 la data d'entrata in vigore
della revisione dell'ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Berna, 24.11.2005. In futuro, i Cantoni potranno rilasciare l'autorizzazione
alla concessione e alla mediazione di crediti mediante una procedura
agevolata. Il Consiglio federale ha messo in vigore per il 1° marzo 2006 una
relativa revisione dell'ordinanza concernente la legge sul credito al
consumo.

La nuova legge sul credito al consumo obbliga i Cantoni ad assoggettare la
concessione e la mediazione di crediti all'obbligo di ottenere un'autorizzazione.
Le condizioni di rilascio dell'autorizzazione comprendono, tra le altre,
anche l'assicurazione di responsabilità civile professionale. Chi intende
concedere o mediare crediti potrà, secondo l'ordinanza rivista, offrire
anche altre garanzie quali le fideiussioni, le dichiarazioni di garanzia o l'apertura
di un conto bloccato.

Meno esami professionali
L'ordinanza rivista opera inoltre una coerente distinzione tra creditori e
intermediari di crediti al consumo. I creditori devono dimostrare di essere
in possesso di una formazione specializzata e vantare un'esperienza
professionale specifica; gli intermediari di crediti al consumo devono, per
contro, disporre soltanto dell'esperienza professionale specifica. Di
conseguenza, le autorità preposte la rilascio dell'autorizzazione non
dovranno più sottoporre a esami professionali i candidati che vogliono
essere attivi come intermediari di crediti al consumo.

Per ulteriori informazioni:

Felix Schöbi, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 53 57