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Meglio protetti dai criminali estremamente pericolosi

Licenziato il messaggio concernente l'attuazione dell'iniziativa sull'internamento

Berna, 23.11.2005. L'attuazione dell'iniziativa sull'internamento è tesa a
proteggere meglio la società dai criminali estremamente pericolosi e
refrattari alla terapia, senza violare i principi della Convenzione europea
sui diritti dell'uomo (CEDU). Mercoledì, il Consiglio federale ha licenziato
il relativo messaggio.

L'8 febbraio 2004, il popolo e i Cantoni hanno approvato a larga maggioranza
l'iniziativa popolare «Internamento a vita per criminali sessuomani o
violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia», introducendo di
fatto il nuovo articolo 123a della Costituzione federale. Entrato subito in
vigore, il nuovo articolo costituzionale può, all'occorrenza, essere
applicato direttamente. Tuttavia, il testo lascia molto spazio
all'interpretazione, ragion per cui il Consiglio federale ha deciso di
emanare disposizioni esecutive.

Concretizzato l'esame dell'internamento
Le modifiche della Parte generale del Codice penale, proposte nel disegno,
stabiliscono a quali condizioni il giudice può ordinare l'internamento a
vita e, sulla base di un catalogo di reati esaustivo, specificano in
particolare chi debba essere considerato un criminale sessuomane o violento
estremamente pericoloso e refrattario alla terapia. Il disegno disciplina
inoltre la procedura per appurare, nel caso specifico, se è ancora
giustificato mantenere l'internamento a vita.

Il Consiglio federale intende istituire una commissione peritale
La procedura prevista esclude un esame automatico, proprio come chiesto
dall'iniziativa popolare, senza tuttavia violare i principi dettati dalla
CEDU: ad istanza dell'interessato o procedendo d'ufficio a intervalli
regolari, l'autorità esecutiva cantonale incarica una commissione peritale
federale di verificare la legittimità dell'internamento a vita. La
commissione peritale, che dovrà essere istituita dal Consiglio federale,
esamina se esistono nuove conoscenze scientifiche sull'idoneità alla terapia
di autori internati a vita.

L'autorità esecutiva decide in base al rapporto della commissione peritale
se proporre un trattamento all'autore. Se da tale trattamento risulta che è
possibile ridurre nettamente la pericolosità dell'autore, il giudice commuta
l'internamento a vita in un trattamento stazionario. Tuttavia, il giudice
può disporre la liberazione condizionale anche senza previo trattamento, a
condizione che l'autore non costituisca più un pericolo per la collettività,
perché affetto da senilità, grave malattia o per altri motivi.

Escluso l'internamento a vita ordinato a posteriori
Il Consiglio federale rinuncia a introdurre la possibilità di ordinare
l'internamento a vita anche a posteriori. Il messaggio concernente la
modifica della Parte generale del Codice penale prevedeva già la possibilità
di ordinare a posteriori l'internamento «ordinario», nell'ambito di una
procedura di revisione. Tale provvedimento è sufficiente per impedire la
scarcerazione di criminali che si rivelano pericolosi soltanto nel corso
dell'esecuzione della pena.

Per ulteriori informazioni:

Heinz Sutter, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 41 04