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Aliquota di conversione nella previdenza professionale: nuove proposte del Consiglio federale

Dipartimento federale dell'interno

        Comunicato stampa

     Berna, 16 novembre 2005

Aliquota di conversione nella previdenza professionale: nuove proposte del
Consiglio federale

Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno di
elaborare entro la fine di gennaio 2006 un avamprogetto per la procedura di
consultazione che preveda un adeguamento dell'aliquota di conversione minima
LPP più rapido e più pronunciato di quello stabilito nel quadro della 1a
revisione della legge. Considerati l'aumento della speranza di vita dei
pensionati e il netto calo delle prospettive di rendimento sui mercati
finanziari, il provvedimento è inevitabile. Entro il 1° gennaio 2011 l'
aliquota di conversione dovrà essere ridotta al 6,4%. L'avamprogetto
proporrà inoltre di abbreviare l'intervallo tra i riesami dell'aliquota.

In relazione alle prospettive di rendimento sui mercati finanziari, in
particolare sul mercato obbligazionario, l'attuale aliquota minima di
conversione è indiscutibilmente troppo alta. Secondo gli esperti di economia
finanziaria, nei prossimi anni l'inflazione - e quindi anche i tassi d'
interesse nominali - saranno relativamente bassi. Per garantire il
finanziamento delle rendite a lungo termine, il legislatore non può non
tener conto del rendimento consentito dagli investimenti. L'aliquota di
conversione deve dunque essere ridotta in maggior misura rispetto a quanto
previsto dal diritto vigente (cioè la riduzione al 6,8% entro il 2015) in
applicazione della 1a revisione LPP. Soltanto così si potrà impedire che gli
istituti di previdenza si trovino in futuro a dover versare rendite
insufficientemente finanziate, mettendo così in pericolo la stabilità
finanziaria della previdenza professionale.

In ossequio ad un incarico del Parlamento (mozione della Commissione della
sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 2003), il
Consiglio federale ha esaminato la situazione sui mercati finanziari.
Rifacendosi tra l'altro al rapporto concernente l'aliquota di conversione
presentato da un gruppo di lavoro all'attenzione della Commissione federale
LPP nel novembre 2004 ed alle conseguenti raccomandazioni della commissione,
il Consiglio federale giunge alla conclusione che l'aliquota di conversione
minima nella previdenza professionale obbligatoria debba essere gradualmente
ridotta al 6,4% sia per gli uomini che per le donne entro il 2011. Condivide
così l'opinione di una lieve maggioranza della Commissione LPP (la minoranza
aveva chiesto una più drastica riduzione al 6,0%). L'Esecutivo ritiene
altresì che l'aliquota di conversione debba essere riesaminata ogni cinque
anni (non ogni dieci come attualmente) e che il prossimo riesame dovrà
essere svolto nel 2009 per gli anni 2012 e seguenti.

Poiché l'obiettivo del secondo pilastro - cioè garantire, sommato all'AVS,
il 60% dell'ultimo salario - può essere raggiunto anche con un'aliquota di
conversione leggermente inferiore, il Consiglio federale, concordando con la
maggioranza della Commissione LPP, respinge l'introduzione di ulteriori
misure d'accompagnamento. Tanto più che l'unica misura d'accompagnamento
possibile consisterebbe nell'aumento degli accrediti di vecchiaia (vale a
dire dei contributi), il che si tradurrebbe in una diminuzione del salario
netto.

Come in passato, il Consiglio federale lascia alla discrezione degli
istituti di previdenza l'applicazione e il finanziamento di eventuali misure
d'accompagnamento adeguate alle caratteristiche specifiche dei singoli
istituti e alla loro situazione finanziaria.

La procedura di consultazione sull'avamprogetto sarà aperta presumibilmente
nel gennaio del 2006. L'approvazione del relativo messaggio all'attenzione
del Parlamento è prevista per la fine del 2006, l'entrata in vigore del
provvedimento per il 1° gennaio 2008, l'ultima tappa della riduzione entro l
'inizio del 2011.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione

Informazioni: 031 322 46 40

                        Yves Rossier, direttore

                        Ufficio federale delle assicurazioni sociali

                        031 322 90 73

                        Anton Streit, vicedirettore

                        responsabile Ambito Vecchiaia e superstiti

                        Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati:       -                     Tabella "Riduzione graduale dell'
aliquota di conversione
minima"

- Definizioni

Ulteriori informazioni sul tema sono disponibili sul sito Internet dell'UFAS
all'indirizzo www.ufas.admin.ch

Riduzione graduale dell'aliquota di conversione minima

     Decisione del Consiglio federale
     Diritto vigente (1a revisione LPP)

     Uomini
     Donne
     Uomini
     Donne

      2005
     7,15 %
     7,20 %
     7,15 %
     7,20 %

      2006
     7,10 %
     7,20 %
     7,10 %
     7,20 %

      2007
     7,10 %
     7,15 %
     7,10 %
     7,15 %

      2008 ***
     6,90 %
     6,90 %
     7,05 %
     7,10 %

      2009
     6,75 %
     *
     7,05 %
     7,00 %

      2010
     6,55 %
     6,65 %
     7,00 %
     6,95 %

      2011 ****
     6,40 %
     6,40 %
     6,95 %
     6,90 %

      2012
     **
     **
     6,90 %
     6,85 %

      2013
     **
     **
     6,85 %
     6,80 %

      2014
     **
     **
     6,80 %
     6,80 %

      2015
     **
     **
     6,80 %
     6,80 %

*     Ipotesi: innalzamento a 65 anni dell'età ordinaria di pensionamento
delle donne a partire dal 2009.

      Per quell'anno non è previsto quindi alcun adeguamento.

**    Riesame nel 2009 per gli anni 2012 e seguenti

***  Entrata in vigore della nuova legislazione

**** Conclusione della riduzione graduale

Definizioni

Obiettivo del primo e secondo pilastro

Conformemente alla Costituzione, lo scopo della somma dei primi due pilastri
è il mantenimento del tenore di vita abituale. Per i redditi medi lo scopo è
considerato raggiunto con una rendita annuale pari a circa il 60% dell'
ultimo reddito lordo. Con la riduzione dell'aliquota di conversione al 6,4%
ad un reddito di 55'000 franchi corrisponderebbe una rendita del 60-63%. Un
reddito di 77'400 franchi consentirebbe pur sempre una rendita del 57-60 %.

Aliquota di conversione minima

La rendita di vecchiaia del secondo pilastro è calcolata in percentuale dell
'avere di vecchiaia accumulato dai singoli assicurati al raggiungimento dell
'età pensionabile. Questo tasso percentuale, chiamato aliquota di
conversione, è stabilito come norma minima nella Legge sulla previdenza
professionale (LPP). Applicando, p. es., un'aliquota di conversione del
6,8%, ad un avere di vecchiaia di 100'000 franchi corrisponde una rendita
annuale di 6'800 franchi.

Il diritto vigente (1a revisione LPP) prevede entro il 2015 la riduzione
graduale dell'aliquota di conversione dagli attuali 7,15 (uomini)
rispettivamente 7,2% (donne) al 6,8% per ambo i sessi. Si tiene così conto
dell'aumento della speranza di vita verificatosi dal 1985 (anno d'
introduzione della LPP) ad oggi.

Tuttavia, la presumibile durata del versamento della rendita (che dipende
dalla speranza di vita) non è l'unico parametro determinante per la
fissazione dell'aliquota di conversione. L'altro fattore determinante è il
tasso d'interesse tecnico.

Tasso d'interesse tecnico

Il tasso d'interesse tecnico serve per un calcolo ipotetico: quale potrà
essere il tasso d'interesse applicabile al capitale di vecchiaia dopo il
pensionamento (cioè una volta iniziatane l'erogazione delle rendite). Questa
ipotesi dipende strettamente dalla presumibile evoluzione dei mercati
finanziari. L'applicazione di un tasso d'interesse superiore/inferiore
consente una rendita superiore/inferiore per lo stesso capitale.

è     Più la speranza di vita è elevata e il tasso d'interesse tecnico
basso, più sono basse l'aliquota di conversione e la rendita.

La speranza di vita e la prospettiva di rendimento sono dunque determinanti
per l'importo della rendita di vecchiaia (cui l'assicurato ha diritto finché
è in vita). Il capitale di vecchiaia disponibile al momento del
pensionamento deve quindi essere tale da garantire la rendita tenendo conto
di questi due fattori.