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09.11.2005 - La revisione della legislazione in materia di sorveglianza degli assicuratori entra in vigore il 1° gennaio 2006

La revisione della legislazione in materia di sorveglianza degli
assicuratori entra in vigore il 1° gennaio 2006

09.11.2005 - Il Consiglio federale ha deciso oggi di porre in vigore il 1°
gennaio 2006 la revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori
(LSA) e la modifica della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Ne sono
esclusi gli articoli 3 e 3a LCA, che disciplinano in particolare l'obbligo
d'informare dell'assicuratore prima della conclusione del contratto
d'assicurazione. Essi entrano in vigore un anno dopo. Inoltre il Consiglio
federale ha approvato la nuova ordinanza sulla sorveglianza (OS), che entra
parimenti in vigore il 1° gennaio 2006.

La LSA è incentrata sulla garanzia della solvibilità delle imprese di
assicurazione sottoposte alla legge, nonché sulla protezione degli
assicurati contro gli abusi. Nel contempo la novella tiene conto delle
mutate condizioni sul mercato. Infatti, nel corso degli ultimi anni il
legislatore ha intenzionalmente favorito una liberalizzazione del mercato
assicurativo che consenta alle imprese di assicurazione di affermarsi anche
a livello internazionale in un contesto sempre più competitivo.
La nuova LSA ha rivolto una particolare attenzione a queste sfide,
precipuamente alla sorveglianza dei rischi che ne risultano. Il cambiamento
di paradigma che vi è connesso e la sorveglianza in funzione dei rischi
perseguono l'obiettivo di mantenere sotto controllo a titolo preventivo
nuove forme di rischi attuariali e finanziari.

Test svizzero di solvibilità (SST)

Nel quadro della nuova legge viene introdotto il test svizzero di
solvibilità (SST) sviluppato dall'Ufficio federale delle assicurazioni
private (UFAP). Questo modello è destinato alla determinazione della
capacità di rischio di un'impresa di assicurazione ed è in sintonia con i
principi di Solvency II - il progetto analogo dell'UE. Diversamente dalle
norme di Solvency II, che negli Stati dell'UE dovrebbero acquisire forza di
legge come direttive soltanto fra alcuni anni, lo SST e l'attività di
sorveglianza integralmente basata sui rischi saranno introdotti in Svizzera
molto prima.

Controllo più severo della solvibilità in luogo del controllo preventivo dei
prodotti

Simultaneamente la nuova LSA sostituisce in parte il controllo preventivo
dei prodotti con un controllo più severo della solvibilità. Il Parlamento ha
invece mantenuto l'approvazione preventiva dei prodotti assicurativi nei
settori socialmente sensibili della "previdenza professionale" e
dell'"assicurazione complementare malattie", come pure nell'ambito
dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali. La
soppressione del controllo preventivo dei prodotti negli altri settori e il
rafforzamento della concorrenza che ne deriva hanno determinato la necessità
di un intervento a livello di LCA, dettata da considerazioni di protezione
dei consumatori.

Estensione dell'obbligo d'informare

Con la nuova LSA e la revisione della LCA sono pertanto adempite anche ampie
esigenze di protezione dei consumatori. Oltre al miglioramento della
trasparenza nei singoli rami assicurativi e all'estensione dell'obbligo
d'informare dell'assicuratore, è ora anche stato introdotto
l'assoggettamento alla legge degli intermediari. L'obiettivo primario in
questo caso è l'allestimento di un registro pubblico. L'iscri­zione nel
registro è obbligatoria per gli intermediari che non sono vincolati a un
assicuratore.

È stata invece procrastinata l'entrata in vigore degli articoli 3 e 3a LCA,
che disciplinano l'obbligo d'informare dell'assicuratore nei confronti dello
stipulante. Queste disposizioni esigono un elevato livello di
standardizzazione delle informazioni, perché ne sono toccati migliaia di
prodotti e centinaia di migliaia di contratti assicurativi. Dato che le
imprese di assicurazione non sono in grado di allestire per tempo tutti i
documenti entro il 1° gennaio 2006, l'entrata in vigore immediata di queste
disposizioni sarebbe sfociata in una violazione del nuovo obbligo
d'informare nella maggior parte delle relazioni assicurative. Gli assicurati
ne avrebbero tratto un diritto di disdetta, mentre la validità dei contratti
sarebbe rimasta in sospeso per un anno. Per evitare questo stato di
incertezza giuridica gli articoli 3 e 3a LCA entrano in vigore soltanto il
1° gennaio 2007.

L'ordinanza sulla sorveglianza

La legislazione in materia di sorveglianza fortemente frammentata a livello
di ordinanza viene ora compendiata in un'ordinanza del Consiglio federale e
in un'ordinanza dell'Ufficio. Nonostante numerose innovazioni, è stato
possibile istituire una legislazione in materia di sorveglianza orientata
alla prassi ed efficiente. È di importanza centrale che le principali
disposizioni della sorveglianza in funzione dei rischi poggino su principi e
non su una massa di singole normative. Complessivamente la nuova ordinanza
sulla sorveglianza (OS) è più snella della somma delle ordinanze attuali
nonostante il disciplinamento di nuovi compiti di sorveglianza.

Riciclaggio di denaro

Non è posto in vigore l'assoggettamento degli intermediari assicurativi
indipendenti alla sorveglianza in materia di riciclaggio di denaro dell'UFAP
(art. 2 cpv. 2 lett. c LRD), previsto dalle disposizioni finali della LSA.
La volontà espressa dalle disposizioni finali di evitare l'assoggettamento a
una doppia vigilanza (a partire dal 2006) avrebbe potuto essere realizzata
solo parzialmente con l'entrata in vigore. Con la prevista integrazione
dell'Autorità di controllo nell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari
FINMA, la doppia sorveglianza diviene comunque inoperante.

Link
Legge federale sul contratto d'assicurazione; Modifica (FF N. 51 / 2004)
http://www.admin.ch/ch/i/ff/2004/index0_51.html

Downloads
Documentazione: Revisione della legislazione in materia di sorveglianza
degli assicuratori (pdf, 49 kb)
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/543/555/185/va_i.pdf
Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (pdf, 455
kb)
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/543/557/187/avo_f.pdf
Verordnung über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen
(pdf, 282 kb)
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/543/558/188/0_avo_d.pdf

Indirizzo per informazioni di complemento
Kurt Schneiter, Ufficio federale delle assicurazioni private, 031/322 79 08

Editore
DFF - Dipartimento federale delle finanze (Berna, 09.11.2005)
Internet: http://www.efd.admin.ch
E-mail: info@gs-efd.admin.ch