Berna, 09.11.2005. Le
vittime di reati in Svizzera continueranno a ricevere consulenza, indennizzo e
riparazione morale. Tuttavia l'ammontare della riparazione morale verrà
limitato. Per i reati perpetrati all'estero non saranno più pagati né indennizzi
né riparazioni morali. Mercoledì, il Consiglio federale ha licenziato il
messaggio concernente la revisione totale della legge federale concernente
l'aiuto alle vittime di reati (LAV).
La legge concernente l'aiuto alle vittime (LAV), entrata in vigore nel 1993, soddisfa una reale esigenza e ha dato nel complesso buoni risultati. La revisione totale colma ora diverse lacune e migliora la struttura della legge.
La riparazione, originariamente
prevista come eccezione e disciplinata soltanto in parte, nella pratica ha avuto
maggiore importanza dell'indennizzo. Le vittime di reati riceveranno anche in
futuro una riparazione morale, che però sarà delimitata da un tetto massimo. Il
Consiglio federale propone un importo massimo di 70'000 franchi per le vittime e
di 35'000 franchi per i congiunti. Il valore massimo per gli indennizzi sarà
adeguato al rincaro e sarà pari a 120'000 franchi.
Aiuto limitato alle vittime di
reati perpetrati all'estero
La concessione di prestazioni per
reati avvenuti all'estero pone numerosi problemi di ordine pratico. In
particolare, è spesso difficile accertare i fatti e stabilire se si è in
presenza di un reato. Pertanto in futuro saranno soppressi l'indennizzo e la
riparazione morale per i reati perpetrati all'estero. Le vittime e i loro
congiunti domiciliati in Svizzera avranno in compenso diritto alle prestazioni
fornite dai consultori, che potranno scegliere liberamente.
Termini più lunghi per le vittime
minorenni
Il termine per il deposito di una
domanda di indennizzo e di riparazione morale passa da due a cinque anni. Per i
minori vittime di reati gravi, in particolare contro l'integrità sessuale, è
prevista una norma speciale. Possono infatti presentare una domanda fino al 25°
anno d'età.
Inoltre sarà operata una
distinzione più chiara tra l'aiuto a lungo termine fornito dai consultori e
l'indennizzo. Attualmente i due provvedimenti in parte si sovrappongono. Il
disegno di legge prevede che l'aiuto a lungo termine vada concesso fintanto che
lo stato di salute della vittima non si sia stabilizzato e le altre conseguenze
del reato siano state per quanto possibile eliminate o compensate. L'indennizzo
copre invece i costi medici e di cura dopo la stabilizzazione dello stato di
salute della vittima, nonché la perdita di guadagno, la perdita di sostegno e le
spese per il funerale.
La legge attuale si basa sui tre
pilastri della consulenza, della prestazione finanziaria e della protezione
particolare delle vittime nel procedimento penale. La revisione della LAV
mantiene questa impostazione. Tuttavia le disposizioni per la protezione delle
vittime nel procedimento penale verranno successivamente integrate nel Codice di
procedura penale svizzero.
Per ulteriori
informazioni:
Luzius
Mader, vicedirettore dell'Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 41
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