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La revisione della legislazione in materia di sorveglianza degli assicuratori entra in vigore il 1° gennaio 2006

La revisione della legislazione in materia di sorveglianza degli assicuratori entra 
in vigore il 1° gennaio 2006

09.11.2005 - Il Consiglio federale ha deciso oggi di porre in vigore il 1° gennaio 
2006 la revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e la modifica 
della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Ne sono esclusi gli articoli 3 
e 3a LCA, che disciplinano in particolare l'obbligo d'informare dell'assicuratore 
prima della conclusione del contratto d'assicurazione. Essi entrano in vigore un 
anno dopo. Inoltre il Consiglio federale ha approvato la nuova ordinanza sulla sorveglianza 
(OS), che entra parimenti in vigore il 1° gennaio 2006.

La LSA è incentrata sulla garanzia della solvibilità delle imprese di assicurazione 
sottoposte alla legge, nonché sulla protezione degli assicurati contro gli abusi. 
Nel contempo la novella tiene conto delle mutate condizioni sul mercato. Infatti, 
nel corso degli ultimi anni il legislatore ha intenzionalmente favorito una liberalizzazione 
del mercato assicurativo che consenta alle imprese di assicurazione di affermarsi 
anche a livello internazionale in un contesto sempre più competitivo.
La nuova LSA ha rivolto una particolare attenzione a queste sfide, precipuamente 
alla sorveglianza dei rischi che ne risultano. Il cambiamento di paradigma che vi 
è connesso e la sorveglianza in funzione dei rischi perseguono l'obiettivo di mantenere 
sotto controllo a titolo preventivo nuove forme di rischi attuariali e finanziari.

Test svizzero di solvibilità (SST)

Nel quadro della nuova legge viene introdotto il test svizzero di solvibilità (SST) 
sviluppato dall'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP). Questo modello 
è destinato alla determinazione della capacità di rischio di un'impresa di assicurazione 
ed è in sintonia con i principi di Solvency II - il progetto analogo dell'UE. Diversamente 
dalle norme di Solvency II, che negli Stati dell'UE dovrebbero acquisire forza di 
legge come direttive soltanto fra alcuni anni, lo SST e l'attività di sorveglianza 
integralmente basata sui rischi saranno introdotti in Svizzera molto prima.

Controllo più severo della solvibilità in luogo del controllo preventivo dei prodotti

Simultaneamente la nuova LSA sostituisce in parte il controllo preventivo dei prodotti 
con un controllo più severo della solvibilità. Il Parlamento ha invece mantenuto 
l'approvazione preventiva dei prodotti assicurativi nei settori socialmente sensibili 
della "previdenza professionale" e dell'"assicurazione complementare malattie", 
come pure nell'ambito dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali. 
La soppressione del controllo preventivo dei prodotti negli altri settori e il rafforzamento 
della concorrenza che ne deriva hanno determinato la necessità di un intervento 
a livello di LCA, dettata da considerazioni di protezione dei consumatori.

Estensione dell'obbligo d'informare

Con la nuova LSA e la revisione della LCA sono pertanto adempite anche ampie esigenze 
di protezione dei consumatori. Oltre al miglioramento della trasparenza nei singoli 
rami assicurativi e all'estensione dell'obbligo d'informare dell'assicuratore, è 
ora anche stato introdotto l'assoggettamento alla legge degli intermediari. L'obiettivo 
primario in questo caso è l'allestimento di un registro pubblico. L'iscri­zione 
nel registro è obbligatoria per gli intermediari che non sono vincolati a un assicuratore.

È stata invece procrastinata l'entrata in vigore degli articoli 3 e 3a LCA, che 
disciplinano l'obbligo d'informare dell'assicuratore nei confronti dello stipulante. 
Queste disposizioni esigono un elevato livello di standardizzazione delle informazioni, 
perché ne sono toccati migliaia di prodotti e centinaia di migliaia di contratti 
assicurativi. Dato che le imprese di assicurazione non sono in grado di allestire 
per tempo tutti i documenti entro il 1° gennaio 2006, l'entrata in vigore immediata 
di queste disposizioni sarebbe sfociata in una violazione del nuovo obbligo d'informare 
nella maggior parte delle relazioni assicurative. Gli assicurati ne avrebbero tratto 
un diritto di disdetta, mentre la validità dei contratti sarebbe rimasta in sospeso 
per un anno. Per evitare questo stato di incertezza giuridica gli articoli 3 e 3a 
LCA entrano in vigore soltanto il 1° gennaio 2007.

L'ordinanza sulla sorveglianza

La legislazione in materia di sorveglianza fortemente frammentata a livello di ordinanza 
viene ora compendiata in un'ordinanza del Consiglio federale e in un'ordinanza dell'Ufficio. 
Nonostante numerose innovazioni, è stato possibile istituire una legislazione in 
materia di sorveglianza orientata alla prassi ed efficiente. È di importanza centrale 
che le principali disposizioni della sorveglianza in funzione dei rischi poggino 
su principi e non su una massa di singole normative. Complessivamente la nuova ordinanza 
sulla sorveglianza (OS) è più snella della somma delle ordinanze attuali nonostante 
il disciplinamento di nuovi compiti di sorveglianza.

Riciclaggio di denaro

Non è posto in vigore l'assoggettamento degli intermediari assicurativi indipendenti 
alla sorveglianza in materia di riciclaggio di denaro dell'UFAP (art. 2 cpv. 2 lett. 
c LRD), previsto dalle disposizioni finali della LSA. La volontà espressa dalle 
disposizioni finali di evitare l'assoggettamento a una doppia vigilanza (a partire 
dal 2006) avrebbe potuto essere realizzata solo parzialmente con l'entrata in vigore. 
Con la prevista integrazione dell'Autorità di controllo nell'autorità di vigilanza 
sui mercati finanziari FINMA, la doppia sorveglianza diviene comunque inoperante.

Link
Legge federale sul contratto d'assicurazione; Modifica (FF N. 51 / 2004) http://www.admin.ch/ch/i/ff/2004/index0_51.html

Downloads
Documentazione: Revisione della legislazione in materia di sorveglianza degli assicuratori 
(pdf, 49 kb) http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/543/555/185/va_i.pdf
Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (pdf, 455 kb) 
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/543/557/187/avo_f.pdf
Verordnung über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen (pdf, 
282 kb) http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/543/558/188/0_avo_d.pdf

Indirizzo per informazioni di complemento
Kurt Schneiter, Ufficio federale delle assicurazioni private, 031/322 79 08

Editore
DFF - Dipartimento federale delle finanze (Berna, 09.11.2005)
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