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Aumento degli assegni per i figli nell'agricoltura

Dipartimento federale
dell'interno

        Comunicato stampa

     Berna, 9 novembre 2005

Aumento degli assegni per i figli nell'agricoltura

Il Consiglio federale ha deciso di aumentare di 5 franchi l'importo degli
assegni per i figli nell'agricoltura, cui hanno diritto soltanto le famiglie
contadine di modeste condizioni economiche ed i lavoratori agricoli. L'
aumento entrerà in vigore il 1° gennaio 2006.

Grazie agli assegni familiari nell'agricoltura gli oneri familiari delle
famiglie contadine di modeste condizioni economiche e dei lavoratori
agricoli possono essere parzialmente compensati. Conformemente alla legge
federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) il Consiglio
federale ha deciso di adeguare gli assegni per i figli all'evoluzione
economica ed allo sviluppo dei tassi degli assegni familiari cantonali. A
partire dal 1° gennaio 2006 gli importi degli assegni per i figli saranno
dunque i seguenti:

.     175 franchi               (180 a partire dal terzo figlio)
nelle regioni di pianura

.     195 franchi               (200 a partire dal terzo figlio)
nelle regioni di montagna

Hanno diritto agli assegni familiari i piccoli contadini che hanno un figlio
e il cui reddito netto annuo non supera i 30'000 franchi. Per ogni altro
figlio, questo limite aumenta di 5'000 franchi. I piccoli contadini il cui
reddito eccede il limite di al massimo 7'000 franchi hanno diritto ad
assegni ridotti.

Gli assegni per i figli nell'agricoltura sono coperti per due terzi dalla
Confederazione, per un terzo dai Cantoni. Poiché in seguito all'evoluzione
della struttura nell'agricoltura il numero di beneficiari è in diminuzione,
l'aumento dell'importo degli assegni non genererà costi supplementari.

L'ultimo aumento degli assegni per i figli nell'agricoltura risale a due
anni fa.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

Servizio Stampa e informazione

Informazioni:                  tel. 031 / 322 91 47

                                       Jost Herzog, capo della Centrale per
le questioni familiari

                                       Ufficio federale delle assicurazioni
sociali

Allegato: testo dell'ordinanza

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