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Orari di lavoro più lunghi nel settore della navigazione: il Consiglio federale adegua l'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro

Comunicato stampa

Orari di lavoro più lunghi nel settore della navigazione: il Consiglio
federale adegua l'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro

La durata massima del lavoro consentita sulle acque svizzere sarà aumentata
per la stagione estiva. Il Consiglio federale ha adeguato l'ordinanza
concernente la legge sulla durata del lavoro (OLDL) alla prassi in uso per
la navigazione passeggeri.

La navigazione svizzera è fortemente orientata all'esercizio stagionale. Il
personale è impiegato nella circolazione principalmente in estate; in
inverno il lavoro si limita essenzialmente alla manutenzione e alla
riparazione dei battelli. Da anni ormai il personale è disposto a lavorare
più a lungo in estate per poi compensare le ore supplementari nella stagione
invernale.

È pertanto necessario che, durante la stagione estiva, il personale fisso
possa effettuare turni di servizio più lunghi, lavorando oltre le 10 ore
previste dall'OLDL. Le modifiche dell'ordinanza approvate dal Consiglio
federale sono state elaborate dai membri della Commissione LDL, composta in
modo paritetico da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, e
con il supporto dell'autorità di vigilanza (Ufficio federale dei trasporti).
Con questa revisione le prescrizioni in materia di durata del lavoro vengono
adeguate alla prassi in uso da anni e alle modalità della loro attuazione
(accordi tra i lavoratori e le parti sociali).

L'allentamento delle disposizioni della LDL per il personale della
navigazione non viola le disposizioni della sicurezza sul lavoro e della
protezione della salute, poiché le velocità dei battelli sono relativamente
basse e i tempi tra una manovra di approdo e l'altra piuttosto lunghi.
Inoltre, su molti battelli con tre o più persone d'equipaggio, esiste la
possibilità, per il capitano o per il conducente, di farsi sostituire
durante la corsa e di fare una pausa.

La OLDL e la legge da cui essa scaturisce si applicano a tutto il settore
dei trasporti pubblici svizzeri. L'attenuazione delle disposizioni
concernenti la durata massima del lavoro concerne però soltanto la
navigazione. Le modifiche entreranno in vigore il 1° dicembre 2005.

Berna, 2 novembre 2005

      DATEC     Dipartimento federale dell'ambiente,        dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni

      Servizio stampa

Informazioni: Ufficio federale dei trasporti, Politica e comunicazione, tel.
031 322 36 43