Il Consiglio federale decide la concretizzazione della tassa di vigilanza nel settore non-bancario
Il Consiglio federale decide la concretizzazione della tassa di vigilanza nel settore
non-bancario
26.10.2005 - In data odierna, il Consiglio federale ha approvatol'ordinanzasulla
tassa di vigilanza e sugli emolumentidell'Autorità dicontrollo per la lotta contro
il riciclaggio didenaro. L'ordinanzaconcretizza la modifica dell'articolo 22 dellalegge
sulriciclaggio di denaro (LRD) decisa dal Parlamento nelquadro delProgramma di sgravio
2003 delle finanze federali.Attraverso latassa di vigilanza, i costi a carico dell'Autorità
dicontrollo ele spese generali sono trasferiti agli assoggettati.
I costi di vigilanza possono essere finanziati mediante una tassa di vigilanza a
condizione che l'attività dell'autorità di vigilanza possa essere imputata agli
organismi interessati in quanto gruppo, ai sensi di un'equivalenza di gruppo qualificata.
Questo vale per tutti i costi dell'Autorità di controllo. La tassa di vigilanza
non è pertanto un'imposta bensì un legittimo tributo causale.
Per quanto riguarda le tasse di procedura, la nuova ordinanza sostituisce quella
sulle tasse dell'autorità di controllo del 16 marzo 1998. Essa entra in vigore il
1° gennaio 2006. L'Autorità di controllo incasserà una tassa di vigilanza forfetaria
in aggiunta agli emolumenti già riscossi per ogni singola procedura. La tassa di
vigilanza sarà riscossa per la prima volta nel 2006, sulla base del conto annuale
2005 dell'Autorità di controllo. Dal calcolo dei costi effettuato su un anno (al
30 giugno 2005) dall'Autorità di controllo, emerge che l'importo delle tasse sarà
presumibilmente compreso tra 45'169.- e 376'276.- franchi per organismo di autodisciplina.
Nell'ipotesi che un organismo di autodisciplina ripartisca equamente fra tutti i
suoi membri l'importo dovuto, la tassa varierà da 212.- a 311.- franchi per membro.
In base alle stesse proiezioni, per gli intermediari finanziari direttamente sottoposti
si prevedono importi che vanno da 1'304.- franchi, per la metà circa degli intermediari,
a un massimo di 16'216.- franchi.
Al fine di garantire una precisa ripartizione dei costi di vigilanza, l'Autorità
di controllo ha elaborato e messo in esercizio un conto dei costi e delle prestazioni
comprendente il rilevamento elettronico del tempo di lavoro e un sistema di controlling.
Il conto dei costi dell'Autorità di controllo è pubblicato nella documentazione
supplementare relativa al conto di Stato e al preventivo, per cui è sottoposto al
controllo del Parlamento.
Downloads
Verordnung (pdf, 94 kb) http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/505/529/174/0_vogwg-d.pdf
Ordonnance (pdf, 98 kb) http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/505/530/175/0_vogwg-f.pdf
Indirizzo per informazioni di complemento
Dina Balleyguier, capa dell'Autorità di controllo per lalottacontro il riciclaggio
di denaro, tel. 031 322 68 50
Editore
DFF - Dipartimento federale delle finanze (Berna, 26.10.2005)
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