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Il Consiglio federale decide la concretizzazione della tassa di vigilanza nel settore non-bancario

Il Consiglio federale decide la concretizzazione della tassa di vigilanza nel settore 
non-bancario

26.10.2005 - In data odierna, il Consiglio federale ha approvatol'ordinanzasulla 
tassa di vigilanza e sugli emolumentidell'Autorità dicontrollo per la lotta contro 
il riciclaggio didenaro. L'ordinanzaconcretizza la modifica dell'articolo 22 dellalegge 
sulriciclaggio di denaro (LRD) decisa dal Parlamento nelquadro delProgramma di sgravio 
2003 delle finanze federali.Attraverso latassa di vigilanza, i costi a carico dell'Autorità 
dicontrollo ele spese generali sono trasferiti agli assoggettati.

I costi di vigilanza possono essere finanziati mediante una tassa di vigilanza a 
condizione che l'attività dell'autorità di vigilanza possa essere imputata agli 
organismi interessati in quanto gruppo, ai sensi di un'equivalenza di gruppo qualificata. 
Questo vale per tutti i costi dell'Autorità di controllo. La tassa di vigilanza 
non è pertanto un'imposta bensì un legittimo tributo causale.
Per quanto riguarda le tasse di procedura, la nuova ordinanza sostituisce quella 
sulle tasse dell'autorità di controllo del 16 marzo 1998. Essa entra in vigore il 
1° gennaio 2006. L'Autorità di controllo incasserà una tassa di vigilanza forfetaria 
in aggiunta agli emolumenti già riscossi per ogni singola procedura. La tassa di 
vigilanza sarà riscossa per la prima volta nel 2006, sulla base del conto annuale 
2005 dell'Autorità di controllo. Dal calcolo dei costi effettuato su un anno (al 
30 giugno 2005) dall'Autorità di controllo, emerge che l'importo delle tasse sarà 
presumibilmente compreso tra 45'169.- e 376'276.- franchi per organismo di autodisciplina. 
Nell'ipotesi che un organismo di autodisciplina ripartisca equamente fra tutti i 
suoi membri l'importo dovuto, la tassa varierà da 212.- a 311.- franchi per membro. 
In base alle stesse proiezioni, per gli intermediari finanziari direttamente sottoposti 
si prevedono importi che vanno da 1'304.- franchi, per la metà circa degli intermediari, 
a un massimo di 16'216.- franchi.

Al fine di garantire una precisa ripartizione dei costi di vigilanza, l'Autorità 
di controllo ha elaborato e messo in esercizio un conto dei costi e delle prestazioni 
comprendente il rilevamento elettronico del tempo di lavoro e un sistema di controlling. 
Il conto dei costi dell'Autorità di controllo è pubblicato nella documentazione 
supplementare relativa al conto di Stato e al preventivo, per cui è sottoposto al 
controllo del Parlamento.

Downloads
Verordnung (pdf, 94 kb) http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/505/529/174/0_vogwg-d.pdf
Ordonnance (pdf, 98 kb) http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/505/530/175/0_vogwg-f.pdf

Indirizzo per informazioni di complemento
Dina Balleyguier, capa dell'Autorità di controllo per lalottacontro il riciclaggio 
di denaro, tel. 031 322 68 50

Editore
DFF - Dipartimento federale delle finanze (Berna, 26.10.2005)
Internet: http://www.efd.admin.ch
E-mail: info@gs-efd.admin.ch