Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite e i Protocolli addizionali

 

Berna, il 26.10.2005. Il Consiglio federale vuole contribuire alla lotta globale contro la criminalità organizzata. A tal fine intende aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transfrontaliera e ratificare i due Protocolli addizionali contro la tratta e il traffico di esseri umani. Mercoledì ha licenziato il relativo messaggio.

 

La Convenzione delle Nazioni Unite e i Protocolli addizionali costituiscono un importante sviluppo del diritto penale internazionale e rappresentano una pietra miliare della cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata transfrontaliera. La Convenzione rappresenta il primo strumento universale per la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata, la tratta e il traffico di esseri umani.

 

Creare uno standard minimo

La creazione di uno standard minimo di prescrizioni e misure rappresenta una condizione imprescindibile per rafforzare la cooperazione internazionale. Gli Stati aderenti alla Convenzione s'impegnano a punire la partecipazione a un'organizzazione criminale e il riciclaggio di denaro, nonché a considerare la punibilità della corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali stranieri. Sono inoltre tenuti a stabilire la responsabilità penale, civile o amministrativa delle persone giuridiche e ad assicurare la confisca di valori patrimoniali frutto di reati.

 

Protocolli addizionali contro la tratta e il traffico di esseri umani

Il Protocollo addizionale contro la tratta di esseri umani si prefigge di combattere la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento, con particolare attenzione alle donne e ai bambini. Lo sfruttamento può essere sessuale o di altro tipo (manodopera, prelievo di organi). I contenuti più importanti del Protocollo sono la punibilità della condotta, la prevenzione, la protezione delle vittime e la cooperazione tra gli Stati contraenti. Il Protocollo addizionale contro il traffico di migranti contiene l'obbligo di sanzionare il traffico illegale di esseri umani esercitato a fini di sfruttamento e di punire chi fabbrica o si procura documenti fraudolenti.

 

Nuova fattispecie penale della tratta di esseri umani

Il diritto svizzero vigente soddisfa ampiamente le esigenze della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e dei due Protocolli addizionali. Resta insufficiente unicamente la norma penale in vigore in materia di traffico di esseri umani che però è stata riveduta già in relazione alla ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. La prevista nuova disposizione punisce la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, della manodopera e del prelievo di organi.

 

Nell'interesse della Svizzera

Gli scopi della Convenzione e dei due Protocolli addizionali rispondono agli interessi della Svizzera. È anche nel suo interesse che gli altri Stati rispettino gli standard nazionali - segnatamente nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro e la corruzione. Considerata la sua piazza finanziaria, la Svizzera ha inoltre un particolare interesse nell'efficacia della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera. In occasione della consultazione anche la maggioranza degli interpellati si è espressa a favore dell'adesione alla nuova Convenzione.

 

Altre informazioni:

Anita Marfurt, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 324 93 28