Berna,
il 26.10.2005. Il Consiglio federale vuole contribuire alla lotta globale contro
la criminalità organizzata. A tal fine intende aderire alla Convenzione delle
Nazioni Unite contro la criminalità transfrontaliera e ratificare i due
Protocolli addizionali contro la tratta e il traffico di esseri umani. Mercoledì
ha licenziato il relativo messaggio.
La Convenzione
delle Nazioni Unite e i Protocolli addizionali costituiscono un importante
sviluppo del diritto penale internazionale e rappresentano una pietra miliare
della cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata
transfrontaliera. La Convenzione rappresenta il primo strumento universale per
la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata, la tratta e il
traffico di esseri umani.
Creare uno standard minimo
La creazione di
uno standard minimo di prescrizioni e misure rappresenta una condizione
imprescindibile per rafforzare la cooperazione internazionale. Gli Stati
aderenti alla Convenzione s'impegnano a punire la partecipazione a
un'organizzazione criminale e il riciclaggio di denaro, nonché a considerare la
punibilità della corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali stranieri.
Sono inoltre tenuti a stabilire la responsabilità penale, civile o
amministrativa delle persone giuridiche e ad assicurare la confisca di valori
patrimoniali frutto di reati.
Protocolli addizionali contro
la tratta e il traffico di esseri umani
Il Protocollo
addizionale contro la tratta di esseri umani si prefigge di combattere la tratta
di esseri umani a scopo di sfruttamento, con particolare attenzione alle donne e
ai bambini. Lo sfruttamento può essere sessuale o di altro tipo (manodopera,
prelievo di organi). I contenuti più importanti del Protocollo sono la
punibilità della condotta, la prevenzione, la protezione delle vittime e la
cooperazione tra gli Stati contraenti. Il Protocollo addizionale contro il
traffico di migranti contiene l'obbligo di sanzionare il traffico illegale di
esseri umani esercitato a fini di sfruttamento e di punire chi fabbrica o si
procura documenti fraudolenti.
Nuova fattispecie penale
della tratta di esseri umani
Il diritto
svizzero vigente soddisfa ampiamente le esigenze della Convenzione contro la
criminalità organizzata transnazionale e dei due Protocolli addizionali. Resta
insufficiente unicamente la norma penale in vigore in materia di traffico di
esseri umani che però è stata riveduta già in relazione alla ratifica del
Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del
fanciullo. La prevista nuova disposizione punisce la tratta di esseri umani a
scopo di sfruttamento sessuale, della manodopera e del prelievo di organi.
Nell'interesse della Svizzera
Gli scopi della
Convenzione e dei due Protocolli addizionali rispondono agli interessi della
Svizzera. È anche nel suo interesse che gli altri Stati rispettino gli standard
nazionali - segnatamente nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro e
la corruzione. Considerata la sua piazza finanziaria, la Svizzera ha inoltre un
particolare interesse nell'efficacia della prevenzione e della lotta contro la
criminalità organizzata transfrontaliera. In occasione della consultazione anche
la maggioranza degli interpellati si è espressa a favore dell'adesione alla
nuova Convenzione.
Altre
informazioni:
Anita
Marfurt, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 324 93 28