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Divieto di detenzione dei volatili all'aperto

Divieto di detenzione dei volatili all'aperto

Il Consiglio federale ha deciso oggi di vietare fino al 15 dicembre
2005 la detenzione dei volatili all'aperto in tutta la Svizzera.
Durante questo periodo sono anche vietati i mercati e le esposizioni di
volatili. Questa misura preventiva si prefigge di impedire che gli
uccelli migratori introducano la peste aviare (influenza aviare) nel
patrimonio avicolo svizzero.

Il Consiglio federale ha emanato oggi un'ordinanza che istituisce
misure preventive urgenti destinati ad impedire l'introduzione della
peste aviare in Svizzera. A partire da martedì 25 ottobre 2005, i
volatili (polli, tacchini, faraone, pernici, fagiani, quaglie, anatre,
oche, struzzi e altri  ratiti) potranno essere detenuti unicamente in
stalle o in altri  sistemi di stabulazione chiusi, come ad esempio aree
con clima esterno per la detenzione del pollame, muniti di una tettoia
a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscano l'intrusione di
altri uccelli. Questo divieto è in vigore fino al 15 dicembre 2005 e si
applica sia al pollame da reddito che a quello ornamentale e da
riproduzione. Dopo il 15 dicembre 2005, il numero di uccelli migratori
provenienti dall'Europa dell'Est dovrebbe diminuire.

Qualora non fosse possibile detenere gli animali nella stalla o in un
luogo chiuso con tettoia, se il caso lo giustifica il veterinario
cantonale può autorizzare delle deroghe al divieto di detenzione dei
volatili all'aperto. Le aziende alle quali è concessa tale deroga
saranno comunque tenute sotto stretta sorveglianza veterinaria.

Durante il periodo summenzionato saranno anche vietati i mercati, le
esposizioni di volatili e altre manifestazioni analoghe. Il Consiglio
federale impone anche un obbligo di registrazione delle aziende
detentrici di volatili: chi detiene questi animali deve annunciarsi
entro una settimana dall'entrata in vigore dell'ordinanza al servizio
designato dal veterinario cantonale. L'obbligo non si applica alle
aziende che, nell'ambito del censimento degli animali 2005, hanno
notificato il proprio effettivo avicolo  alle autorità  d'esecuzione
cantonali in materia di pagamenti diretti.

Si garantirà che i detentori non subiscano conseguenze nel pagamento
diretto a causa di questo divieto temporaneo. Malgrado queste misure
preventive non è necessario modificare la dichiarazione dei prodotti
biologici e di quelli da allevamento all'aperto.

Emanando questa ordinanza, il Consiglio federale ha tenuto conto della
nuova dimensione del rischio sanitario e il divieto imposto costituisce
dunque una misura preventiva per proteggere il patrimonio avicolo
svizzero.

Marcel Falk, Comunicazione UFV, 031 323 84 96