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Avviata l'audizione in merito all'ordinanza sulla coesistenza

Avviata l'audizione in merito all'ordinanza sulla coesistenza

Mediante l'ordinanza sulla coesistenza si intende concretizzare i
requisiti per la coltivazione di piante transgeniche nonché la
protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati
(OGM) ancorata nella legge sull'ingegneria genetica. Parallelamente a
ciò viene modificata l'ordinanza sulle sementi. In data odierna il
Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha avviato l'audizione in
merito al disegno dell'ordinanza sulla coesistenza.

La legge sull'ingegneria genetica statuisce che l'impiego di OGM è
possibile a condizione che non pregiudichi la produzione di prodotti
senza OGM. È consentita soltanto la coltivazione di OGM autorizzati. Il
titolare di una simile autorizzazione è tenuto a informare i contadini
sull'impiego di piante transgeniche. Nell'ordinanza sulla coesistenza
tale obbligo è concretizzato come segue: il richiedente di
un'autorizzazione deve comprovare, sulla base di studi scientifici,
l'impollinazione incrociata su superfici coltivate con piante non
modificate geneticamente. Affinché il suo prodotto possa essere
utilizzato, il richiedente deve prescrivere in modo vincolante al
contadino di rispettare una distanza d'isolamento. Per distanza
d'isolamento si intende lo spazio tra un campo sul quale sono coltivati
vegetali transgenici e un campo limitrofo messo a piante convenzionali.
Tale distanza dipende anche dalle caratteristiche biologiche della
specie vegetale. Essa va fissata in modo che un'eventuale
contaminazione da OGM del raccolto del campo limitrofo messo a piante
convenzionali sia inferiore allo 0,5 per cento. Se l'impollinazione
incrociata ai bordi del campo è inferiore allo 0,5 per cento, il tasso
di ibridazione medio è decisamente inferiore a tale percentuale, in
quanto diminuisce con l'aumento della distanza dalla fonte pollinica.

Spetta quindi al titolare dell'autorizzazione istruire correttamente i
contadini. Le Autorità verificano la plausibilità degli studi
scientifici inoltrati e delle istruzioni, richiedendo, se necessario,
le debite correzioni.

L'ordinanza sulla coesistanza concretizza pure altri requisiti per la
coltivazione di piante transgeniche e per l'impiego del relativo
raccolto nell'azienda agricola. I contadini sono tenuti a rispettare le
istruzioni dei titolari dell'autorizzazione, a separare i flussi di
merci, a contrassegnare i prodotti contenenti OGM, a fornire agli
acquirenti di simili prodotti indicazioni scritte al riguardo e  a
documentarne l'utilizzo. Ciò dovrebbe garantire la libertà di scelta
dei consumatori.

Ufficio federale dell'agricoltura, Jacques Morel, vicedirettore,  tel.
031 322 25 03