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Cambiamento dell'istituto di previdenza: il Consiglio federale valuta positivamente il rapporto parlamentare

Il Consiglio federale ha espresso il suo parere su un rapporto della
Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale
(CSS-N) concernente il tema «Cambiamento dell'istituto di previdenza». Le
disposizioni legali che disciplinano alcuni aspetti dello scioglimento dei
contratti d'affiliazione o d'assicurazione entrate in vigore il 1° aprile
2004 in seguito alla 1a revisione LPP presentano lacune in due settori.
Ritenendo che gli adeguamenti proposti dalla CSS-N sotto forma d'iniziativa
parlamentare rappresentino un chiarimento della situazione giuridica di
tutte le parti interessate, il Consiglio federale approva l'argomentazione
del rapporto.

Nel quadro della 1a revisione LPP, il Parlamento ha disciplinato a livello
di legge diversi aspetti dello scioglimento dei contratti nel settore della
previdenza professionale. Nel corso dei dibattiti parlamentari, tuttavia,
non si sono potute risolvere in modo esaustivo tutte le questioni aperte. Si
è constatato che sono necessarie ulteriori disposizioni soprattutto in due
ambiti.

Obbligo di fornire le prestazioni in caso di scioglimento del contratto di
affiliazione
Se un datore di lavoro scioglie il contratto d'affiliazione ad un istituto
di previdenza e, conformemente alle disposizioni contrattuali, sia gli
assicurati attivi che i beneficiari di rendite lasciano l'istituto, non è
sempre garantito che al termine del contratto sia già stabilito quale
istituto di previdenza assumerà gli impegni relativi alle rendite. Nel
disciplinamento attuale non è inoltre chiaro in che misura l'istituto
collettore sia tenuto a riprendere, oltre agli assicurati attivi, anche i
beneficiari di rendite.

Per evitare l'assenza di un contratto che garantisca il versamento delle
rendite in corso, la Commissione propone di permettere lo scioglimento dei
contratti d'affiliazione unicamente se si è trovata una soluzione per i
beneficiari. Allo stesso tempo sono precisati i compiti dell'istituto
collettore, affinché questo non possa essere obbligato a riprendere
beneficiari di rendite.

Diritto di disdetta per entrambe le parti
Di recente alcuni istituti di previdenza e d'assicurazione hanno fatto
parlare di sé per aver modificato unilateralmente le condizioni
contrattuali, ritoccando p. es. i contributi o il tasso di conversione
oppure sopprimendo la garanzia del tasso d'interesse minimo LPP ("modello
Winterthur"). È nata pertanto l'esigenza di definire a livello di legge un
diritto di disdetta in caso di modifiche sostanziali delle condizioni
contrattuali.

L'introduzione nella legge di un esplicito diritto di disdetta per entrambe
le parti in caso di modifiche sostanziali delle condizioni contrattuali
chiarisce la situazione giuridica: una modifica sostanziale deve essere
comunicata con un determinato anticipo sulla sua entrata in vigore. La
disposizione di legge definisce inoltre cosa si debba intendere per modifica
sostanziale.

In linea di principio, il Consiglio federale approva le modifiche di legge
proposte dalla Commissione al fine di colmare le lacune esistenti.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

Servizio stampa e informazione

Informazioni:             031 322 91 66

                                    Beatrix Schönholzer

                                    Settore Alta vigilanza, finanziamento e
questioni giuridiche PP

                                    Ufficio federale delle assicurazioni
sociali

-           Il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della
sanità del Consiglio nazionale «Cambiamento dell'istituto di previdenza» è
già disponibile sul sito Internet del Parlamento
(http://www.pd.admin.ch/i/ed-pa-sgk-05-411.pdf)

-           La presa di posizione del Consiglio federale sarà prossimamente
pubblicata sul sito dell'UFAS (www.ufas.admin.ch).