Il Consiglio federale
fissa l'entrata in vigore delle modifiche di legge al
1° gennaio 2006
Berna,
24.08.2005. La liberalizzazione del diritto delle fondazioni incentiva il
finanziamento di compiti di utilità pubblica da parte di persone abbienti.
Mercoledì il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2006 l'entrata in
vigore delle relative modifiche del Codice civile, del diritto fiscale federale
e delle disposizioni d'esecuzione
Al fine di incentivare la
costituzione di fondazioni, la revisione del diritto delle fondazioni prevede in
particolare agevolazioni fiscali. I fondatori possono inoltre adeguare più
agevolmente il fine della fondazione a nuove esigenze. L'introduzione
dell'obbligo di designare un ufficio di revisione accresce poi la trasparenza.
Margine di manovra dell'autorità di vigilanza
L'autorità di vigilanza può
tuttavia esonerare una fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di
revisione. Una delle condizioni poste a tal fine dall'ordinanza concernente
l'ufficio di revisione delle fondazioni è che il bilancio complessivo della
fondazione sia inferiore a 200 000 franchi per due esercizi consecutivi e
la fondazione non organizzi collette pubbliche. Sono tenute a fare capo a un
revisore particolarmente qualificato in particolare le fondazioni che
organizzano collette pubbliche e che per due esercizi consecutivi ottengono
donazioni per un ammontare superiore a 100 000 franchi. La revisione del
diritto delle fondazioni richiede infine un adeguamento delle pertinenti
disposizioni dell'ordinanza sul registro di
commercio.
Per ulteriori
Giacomo Roncoroni, Ufficio
federale di giustizia, tel. 031 / 322 41
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