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Il Consiglio federale fissa l'entrata in vigore delle modifiche di legge al 1° gennaio 2006

 

Berna, 24.08.2005. La liberalizzazione del diritto delle fondazioni incentiva il finanziamento di compiti di utilità pubblica da parte di persone abbienti. Mercoledì il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2006 l'entrata in vigore delle relative modifiche del Codice civile, del diritto fiscale federale e delle disposizioni d'esecuzione

 

Al fine di incentivare la costituzione di fondazioni, la revisione del diritto delle fondazioni prevede in particolare agevolazioni fiscali. I fondatori possono inoltre adeguare più agevolmente il fine della fondazione a nuove esigenze. L'introduzione dell'obbligo di designare un ufficio di revisione accresce poi la trasparenza.

 

Margine di manovra dell'autorità di vigilanza

 

L'autorità di vigilanza può tuttavia esonerare una fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione. Una delle condizioni poste a tal fine dall'ordinanza concernente l'ufficio di revisione delle fondazioni è che il bilancio complessivo della fondazione sia inferiore a 200 000 franchi per due esercizi consecutivi e la fondazione non organizzi collette pubbliche. Sono tenute a fare capo a un revisore particolarmente qualificato in particolare le fondazioni che organizzano collette pubbliche e che per due esercizi consecutivi ottengono donazioni per un ammontare superiore a 100 000 franchi. La revisione del diritto delle fondazioni richiede infine un adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'ordinanza sul registro di commercio.

Per ulteriori informazioni:

Giacomo Roncoroni, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 41 26