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Residuati bellici esplosivi: migliore protezione della popolazione civile

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI
Informazione

Berna, 17 agosto 2005

Comunicato stampa

Residuati bellici esplosivi: migliore protezione della popolazione civile

Il Consiglio federale riconosce la responsabilità degli Stati per la
riduzione del potenziale di pericolo insito per la popolazione civile nei
residuati bellici esplosivi. Con decisione odierna trasmette al Parlamento
il messaggio e il disegno di decreto federale di ratifica di un protocollo
che impegna gli Stati all'adozione di misure in questo settore.

Le munizioni non esplose rappresentano una minaccia notevole per la
popolazione civile, non da ultimo anche dopo la fine di un conflitto armato.
Esse impediscono la ricostruzione post-conflittuale, il trasporto di mezzi
di aiuto umanitario e la bonifica dei terreni agricoli. Tra le misure
previste per ovviare a questi problemi si annoverano l'obbligo di bonifica,
di registrazione e di comunicazione di informazioni, l'avvertimento e la
sensibilizzazione della popolazione e il rispetto di determinate norme nella
produzione, nella manipolazione e nello stoccaggio di tali munizioni.

Queste misure sono specificate dal Protocollo V alla Convenzione del 1980
sulle armi classiche (Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la
limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere
ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo
indiscriminato). Il Protocollo V è stato adottato dagli Stati contraenti
della Convenzione nel novembre 2003. Anche se il Protocollo V non è in grado
di risolvere tutti i problemi legati ai residuati bellici esplosivi, esso
rappresenta un riconoscimento importante della responsabilità degli Stati
per la riduzione del potenziale di pericolo che tali residuati rappresentano
per la popolazione civile. Il Consiglio federale ha adottato oggi il
messaggio e il disegno di decreto federale di ratifica del Protocollo a
destinazione del Parlamento.

I Protocolli I - IV della Convenzione concernono le schegge non
localizzabili, le mine, le trappole e altri dispositivi esplosivi, le armi
incendiarie e le armi laser accecanti. La Svizzera ha ratificato tutti
questi protocolli.