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Comunicato stampa

Il Consiglio federale pone in vigore il nuovo diritto in materia di consultazione

In occasione della seduta di mercoledì 17 agosto, il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore il 1° settembre 2005 la legge sulla procedura di consultazione e la relativa ordinanza sottoposta a revisione totale.

L’articolo 147 della Costituzione federale del 1999 stabilisce che i Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati devono essere consultati nell’ambito della preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché su importanti trattati internazionali. Questa disposizione costituzionale è ora attuata in una legge autonoma in materia di consultazione.

Con decreto del 18 marzo 2005, le Camere federali hanno approvato la nuova legge sulla consultazione. Il disegno del Consiglio federale è stato elogiato come modello esemplare di un atto normativo snello ed è quindi stato accolto in modo praticamente invariato.

In futuro soltanto il Consiglio federale o le commissioni parlamentari potranno indire una procedura di consultazione. Gli oggetti di una consultazione sono inoltre stati limitati in modo chiaro. A questo proposito è stata sancita la rinuncia a procedere a una consultazione qualora si tratti di progetti elaborati da esperti. Ha dato luogo a discussioni la proposta del Consiglio federale di estendere moderatamente la cerchia dei destinatari permanenti delle consultazioni. Le Camere hanno infine trovato un accordo nel senso di includere nell’elenco dei destinatari permanenti, oltre ai Cantoni e ai partiti, anche le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, nonché quelle dell’economia. I Cantoni saranno inoltre invitati a esprimersi nel quadro di una consultazione in merito a progetti di ordinanza che li tocchino in modo considerevole. Si è così potuto tener conto delle esigenze poste dal sistema federalistico.

Allo scopo di sgravare i destinatari delle consultazioni da numerose procedure di consultazione concomitanti e di garantire in modo uniforme la qualità per tutte le consultazioni effettuate dalla Confederazione, la Cancelleria federale è ora tenuta per legge a coordinare le procedure. Questo mandato di coordinamento comprende peraltro anche la garanzia del rispetto delle nuove regole concernenti la forma e il termine: la riduzione del termine per rispondere e le consultazioni in forma di conferenza sono ammesse soltanto a titolo eccezionale e in caso d’urgenza.

La nuova legge disciplina inoltre in modo chiaro anche l’accesso del pubblico alle documentazioni nelle diverse fasi della procedura di consultazione.

L’ordinanza sulla procedura di consultazione, che entrerà in vigore contemporaneamente alla legge, ne riprende i capisaldi assicurando un’attuazione aderente alla pratica. Il disciplinamento delle linee direttrici di ogni fase della procedura di consultazione – pianificazione, indizione, svolgimento e ulteriore modo di procedere – mira a ottenere uniformità. In tal modo si tiene conto dell’esigenza della trasparenza e dell’attenzione ai bisogni del cittadino.

CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA

Informazione e comunicazione

Berna, 17 agosto 2005

Maggiori informazioni:

Thomas Sägesser, Cancelleria federale, Sezione del diritto

tel. 031 / 322 41 51