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Trasparenza sulle commissioni di carte di credito e bancomat

Trasparenza sulle commissioni di carte di credito e bancomat

Foglio informativo sui servizi bancari per il 1°gennaio 2006  Dal 1°
gennaio 2006, le commissioni previste dagli istituti che emettono carte
di credito per l'utilizzo delle stesse all'estero dovranno figurare
chiaramente. Allo stesso modo, le banche dovranno informare in maniera
inequivocabile i propri clienti riguardo alle commissioni da loro
fatturate per il prelievo di contante da un altro istituto bancario. Il
foglio informativo del Seco sui servizi bancari sarà aggiornato in tal
senso.

Il foglio informativo del Seco del 1novembre 1999, riguardante
l'indicazione dei prezzi e della pubblicità per i servizi di banche e
istituti affini, sarà modificato nel modo seguente per il 1 gennaio
2006:

I costi di gestione delle carte di credito, previsti da alcuni istituti
emittenti, in caso di prelievo all'estero da parte del cliente,
dovranno in futuro essere chiaramente riportati sul formulario relativo
alla carta stessa, e, allo stesso modo, dovranno figurare fra le voci
delle spese. In questo modo i clienti potranno individuare i costi di
gestione e vedere quale tasso di cambio è applicato. Le banche che
stabiliscono commissioni per il prelievo di contante dal bancomat di
altri istituti, dovranno informare in maniera inequivocabile i propri
clienti a questo proposito. Le informazioni riguardo a tali commissioni
possono essere divulgate in vario modo: riportate negli opuscoli
informativi, nelle lettere al cliente, su internet, o sullo schermo del
bancomat. Già dalla fine del 2004, all'atto del prelievo di contante
presso un altro istituto, i consumatori possono leggere sullo schermo
del bancomat che tale operazione può essere soggetta a commissione. Le
commissioni non vengono richieste -come avviene all'estero - dai
gestori dei bancomat, è la banca emittente che, in parte, "punisce" i
propri clienti per il prelievo da un altro istituto. Ai gestori dei
bancomat non può essere imposto di informare l'utente riguardo alle
commissioni richieste dagli istituti concorrenti, e non si dispone
attualmente di nessuna base legale per consentire un'indicazione
generale online sulle commissioni concrete. Nel frattempo, la questione
dev'essere chiarita, considerandola anche in relazione alla revisione
della legge sull'informazione dei consumatori .

Segretariato di Stato dell'economia
Servizio Comunicazione

Guido Sutter
Seco, settore Diritto
tel. 031 322 28 14