Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

L'esercito deve ridurre ulteriormente le prestazioni a favore di terzi

3003 Berna, 4 giugno 2005

Informazione per i media

L'esercito deve ridurre ulteriormente le prestazioni a favore di terzi

L'esercito ridimensionato deve ulteriormente ridurre le proprie prestazioni
a favore di manifestazioni in ambito sportivo, culturale e sociale. Hanno la
priorità le missioni definite dalla Costituzione quali la salvaguardia delle
condizioni d'esistenza, il promovimento della pace e la difesa. Con le nuove
Istruzioni concernenti l'impiego di mezzi militari a favore di attività
civili e attività fuori del servizio che entreranno in vigore il 1° luglio
2005, il capo dell'esercito fissa le linee direttrici per gli impieghi a
favore di terzi.

Negli scorsi anni l'esercito ha fornito il proprio appoggio in occasione di
numerose manifestazioni in campo sportivo, sociale e culturale mediante
prestazioni e/o materiale. Questi impieghi si fondano sull'ordinanza
concernente l'impiego di mezzi militari a favore di attività civili e
attività fuori del servizio (OIMC). Tale ordinanza regola le condizioni che
permettono di autorizzare un simile impiego. Con decorrenza dal 1° luglio
2005 il capo dell'esercito emana le nuove "Istruzioni concernenti l'impiego
di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del
servizio". Tali istruzioni disciplinano in particolare i principi per
l'applicazione dell'OIMC, la procedura e le competenze nel trattamento di
domande relative a simili impieghi.

La riforma dell'esercito ha reso necessaria una rielaborazione
La rielaborazione delle Istruzioni concernenti l'impiego di mezzi militari a
favore di attività civili e attività fuori del servizio si è resa necessaria
a seguito della riorganizzazione dell'esercito e dei relativi cambiamenti
delle competenze. A causa della riduzione e dell'orientamento chiaro verso
la produzione di sicurezza, oggi l'esercito non dispone più dei mezzi per
appoggiare manifestazioni sportive, sociali e culturali nella misura in cui
ne disponeva negli scorsi anni. La priorità viene data alla garanzia degli
impieghi richiesti dell'esercito negli ambiti difesa, salvaguardia delle
condizioni d'esistenza e promovimento della pace. A ciò si aggiunge che
nella Legge militare non è ancorato alcun compito relativo alla fornitura di
prestazioni a favore di terzi. Ne consegue che chi inoltra domande in tal
senso non ha alcun diritto legale a un appoggio militare.

Inoltro di domande con due anni d'anticipo
Gli organi di contatto per l'inoltro di domande sono i comandi delle quattro
regioni territoriali dell'Esercito svizzero. Questi ultimi sono competenti
per una prima valutazione della domanda e per la relativa trasmissione allo
Stato maggiore di condotta dell'esercito (SMCOEs), alle Forze
terrestri/Forze aeree o alla Base logistica dell'esercito. Per le
manifestazioni su larga scala occorre inoltrare und domanda con due anni
d'anticipo, poiché le conseguenze di un'eventuale autorizzazione devono
poter essere considerate nella pianificazione dei servizi e possono anche
ripercuotersi sulla prontezza di base dell'esercito.

Nessi con la politica di sicurezza e rilevanza ai fini dell'istruzione
L'esercito autorizza la fornitura di prestazioni a favore di terzi soltanto
se soddisfano determinati criteri. Le prestazioni richieste devono
presentare un nesso con la politica di sicurezza e implicare una possibilità
d'istruzione per la truppa. Il richiedente deve provare che l'attività per
la quale necessita aiuto sia d'importanza nazionale o internazionale e che
non è in grado di adempiere i compiti con i propri mezzi. Inoltre, le
prestazioni richieste non devono fare concorrenza in modo eccessivo alle
imprese civili. La truppa non è di principio impiegata per compiti che
presuppongono il potere di polizia.

Ricorso più frequente alla protezione civile invece che all'esercito
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS) intende far capo con maggiore frequenza alla protezione
della popolazione per la fornitura di prestazioni a favore di terzi. Prima
che l'esercito fornisca il proprio appoggio, il richiedente deve provare che
la prestazione richiesta non può essere fornita da altre persone o
corporazioni, in particolare dalla protezione civile. Anche i Cantoni sono
invitati a impiegare i propri mezzi prima di rivolgersi all'esercito.

È stata regolata anche la questione dei costi. Infatti, il richiedente ha
l'obbligo di assumere i costi fuori dalla norma per la sussistenza,
l'alloggio e il trasporto. Le spese per il materiale dell'esercito preso in
prestito vengono conteggiate secondo l'ordinanza del DDPS sugli emolumenti.
La Segreteria generale del DDPS decide in merito a eventuali eccezioni.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA,
DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT
Informazione