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Comunicato stampa

Il Consiglio federale licenzia il messaggio sull'iniziativa popolare "Sovranità del popolo senza propaganda di Governo"

Il Consiglio federale propone all'Assemblea federale di raccomandare il rifiuto dell'iniziativa popolare "Sovranità del popolo senza propaganda di Governo" senza contrapporle un controprogetto diretto o indiretto. Ritiene che la libera formazione dell'opinione e della volontà degli aventi diritto di voto sarebbe compromessa, anziché garantita, dall'accettazione dell'iniziativa.

L'iniziativa popolare è stata depositata l'11 agosto 2004. Chiede che l'articolo 34 Cost. sia completato al fine di tutelare la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto attraverso diverse misure. La normativa proposta esige che in periodo di votazioni il Consiglio federale e l'Amministrazione federale si astengano da qualsiasi attività informativa concernente gli oggetti in votazione. Ne fanno eccezione un unico breve comunicato rivolto alla popolazione dal capo del dipartimento competente e le spiegazioni di voto del Consiglio federale. L'iniziativa è inoltre volta a limitare l'attività informativa dell'Assemblea federale e avrebbe effetti anche sulle votazioni cantonali e comunali.

Il diritto costituzionale federale esige che il risultato delle votazioni e delle elezioni sia l'espressione fedele e sicura della libera volontà dei cittadini. Il Consiglio federale e l'Amministrazione federale devono provvedere affinché gli aventi diritto di voto possano formarsi liberamente la loro opinione. In caso di accettazione dell'iniziativa, il Consiglio federale non sarebbe più in grado di soddisfare questa esigenza e non potrebbe quindi più assolvere la sua funzione di suprema autorità direttiva della Confederazione. Il Consiglio federale deve tuttavia poter intervenire anche durante la fase più intensa del processo di formazione della volontà popolare: deve rispondere alle domande, elucidare gli aspetti poco chiari, pronunciarsi su nuovi argomenti invocati e illustrare le implicazioni e le conseguenze degli oggetti in votazione. I votanti hanno inoltre il diritto di conoscere non soltanto il parere del loro Governo riguardo a un determinato progetto bensì anche i motivi sui quali si fonda tale parere. Infine, il Consiglio federale e l'Amministrazione devono poter intervenire per rettificare affermazioni menzognere o fallaci di privati che rischiano di compromettere la libera formazione dell'opinione e della volontà dei cittadini. Devono inoltre poter fornire informazioni su nuovi fatti importanti la cui conoscenza è necessaria per prendere una decisione obiettiva.

L'attività informativa svolta dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale prima delle votazioni deve tuttavia rispettare criteri chiaramente definiti. In tale ambito, Governo e Amministrazione si attengono pertanto ai principi della continuità, della trasparenza, dell'oggettività e della proporzionalità previsti nel rapporto "L'impegno del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale alla vigilia delle votazioni federali", elaborato nel 2001 dalla Conferenza dei servizi d'informazione della Confederazione (Rapporto GL CSI).

Le nuove disposizioni costituzionali previste nell'iniziativa si applicherebbero in parte anche ai Cantoni e ai Comuni. Anche le date delle votazioni cantonali e comunali dovrebbero quindi essere pubblicate con sei mesi di anticipo. L'applicazione di questa norma comporterebbe notevoli difficoltà, almeno per quanto concerne gli scrutini comunali. Anche i Cantoni e i Comuni dovrebbero inoltre allegare sistematicamente i testi in vigore a quelli sottoposti alla votazione, il che potrebbe causare spese supplementari considerevoli.

Per questi motivi, il Consiglio federale respinge l'iniziativa popolare. Il 10 novembre 2004 aveva già deciso di non contrapporle un controprogetto. Il Consiglio federale ritiene che i principi ampiamente condivisi del Rapporto GL CSI disciplinino in modo sufficiente l'attività informativa precedente le votazioni e che non sia quindi necessario iscrivere tali principi nella legge.

CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA

Informazione e comunicazione

Berna, 29 giugno 2005

Per ulteriori informazioni:

Thomas Sägesser, capo della Sezione del diritto

Tel. 031 / 322 41 51

thomas.saegesser@bk.admin.ch