Il Consiglio federale licenzia il messaggio
sull'iniziativa popolare "Sovranità del popolo senza propaganda di
Governo"
Il Consiglio federale propone all'Assemblea federale di raccomandare
il rifiuto dell'iniziativa popolare "Sovranità del popolo senza propaganda di
Governo" senza contrapporle un controprogetto diretto o indiretto. Ritiene che
la libera formazione dell'opinione e della volontà degli aventi diritto di voto
sarebbe compromessa, anziché garantita, dall'accettazione
dell'iniziativa.
L'iniziativa
popolare è stata depositata l'11 agosto 2004. Chiede che l'articolo 34 Cost. sia
completato al fine di tutelare la libera formazione della volontà e
l'espressione fedele del voto attraverso diverse misure. La normativa proposta
esige che in periodo di votazioni il Consiglio federale e l'Amministrazione
federale si astengano da qualsiasi attività informativa concernente gli oggetti
in votazione. Ne fanno eccezione un unico breve comunicato rivolto alla
popolazione dal capo del dipartimento competente e le spiegazioni di voto del
Consiglio federale. L'iniziativa è inoltre volta a limitare l'attività
informativa dell'Assemblea federale e avrebbe effetti anche sulle votazioni
cantonali e comunali.
Il
diritto costituzionale federale esige che il risultato delle votazioni e delle
elezioni sia l'espressione fedele e sicura della libera volontà dei cittadini.
Il Consiglio federale e l'Amministrazione federale devono provvedere affinché
gli aventi diritto di voto possano formarsi liberamente la loro opinione. In
caso di accettazione dell'iniziativa, il Consiglio federale non sarebbe più in
grado di soddisfare questa esigenza e non potrebbe quindi più assolvere la sua
funzione di suprema autorità direttiva della Confederazione. Il Consiglio
federale deve tuttavia poter intervenire anche durante la fase più intensa del
processo di formazione della volontà popolare: deve rispondere alle domande,
elucidare gli aspetti poco chiari, pronunciarsi su nuovi argomenti invocati e
illustrare le implicazioni e le conseguenze degli oggetti in votazione. I
votanti hanno inoltre il diritto di conoscere non soltanto il parere del loro
Governo riguardo a un determinato progetto bensì anche i motivi sui quali si
fonda tale parere. Infine, il Consiglio federale e l'Amministrazione devono
poter intervenire per rettificare affermazioni menzognere o fallaci di privati
che rischiano di compromettere la libera formazione dell'opinione e della
volontà dei cittadini. Devono inoltre poter fornire informazioni su nuovi fatti
importanti la cui conoscenza è necessaria per prendere una decisione
obiettiva.
L'attività informativa svolta dal Consiglio federale e
dall'Amministrazione federale prima delle votazioni deve tuttavia rispettare
criteri chiaramente definiti. In tale ambito, Governo e Amministrazione si
attengono pertanto ai principi della continuità, della trasparenza,
dell'oggettività e della proporzionalità previsti nel rapporto "L'impegno del
Consiglio federale e dell'Amministrazione federale alla vigilia delle votazioni
federali", elaborato nel 2001 dalla Conferenza dei servizi d'informazione della
Confederazione (Rapporto GL CSI).
Le nuove disposizioni costituzionali previste nell'iniziativa si
applicherebbero in parte anche ai Cantoni e ai Comuni. Anche le date delle
votazioni cantonali e comunali dovrebbero quindi essere pubblicate con sei mesi
di anticipo. L'applicazione di questa norma comporterebbe notevoli difficoltà,
almeno per quanto concerne gli scrutini comunali. Anche i Cantoni e i Comuni
dovrebbero inoltre allegare sistematicamente i testi in vigore a quelli
sottoposti alla votazione, il che potrebbe causare spese supplementari
considerevoli.
Per
questi motivi, il Consiglio federale respinge l'iniziativa popolare. Il 10
novembre 2004 aveva già deciso di non contrapporle un controprogetto. Il
Consiglio federale ritiene che i principi ampiamente condivisi del Rapporto
GL CSI disciplinino in
modo sufficiente l'attività informativa precedente le votazioni e che non sia
quindi necessario iscrivere tali principi nella
legge.
CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA
Informazione e comunicazione
Berna, 29 giugno 2005
Per
ulteriori informazioni:
Thomas Sägesser, capo della Sezione del
diritto
Tel. 031 / 322 41 51