Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Entra in vigore l'Accordo sulla fiscalità del risparmio


COMUNICATO STAMPA

Entra in vigore l'Accordo sulla fiscalità del risparmio

24 giu 2005 (DFF) Come previsto, a partire dal 1° luglio entra in vigore
l'Accordo sulla fiscalità del risparmio concluso tra la Svizzera e l'UE.
L'elemento centrale dell'Accordo è costituito dalla disponibilità della
Svizzera a introdurre una ritenuta d'imposta sui redditi da risparmio di
contribuenti dell'UE. In alternativa alla ritenuta d'imposta vi è la
possibilità di una notifica volontaria del pagamento degli interessi allo
Stato in cui risiede il beneficiario degli interessi. In questo modo il
nostro Paese garantisce che la direttiva dell'UE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio non possa essere elusa passando per la Svizzera.
D'altro canto, il segreto bancario fiscale ancorato nel diritto svizzero
resta salvaguardato. L'Accordo fa parte dei Bilaterali II, sottoscritti il
26 ottobre 2004 nel Lussemburgo e accettati dal Parlamento nella sessione
invernale 2004. I rispettivi atti saranno definitivamente pubblicati nella
Raccolta ufficiale delle leggi federali il 28 giugno 2005.

La ritenuta d'imposta vale per tutti i pagamenti di interessi che un agente
pagatore stabilito sul territorio svizzero versa a una persona fisica con
domicilio fiscale in uno Stato membro dell'UE. In un primo tempo essa
ammonta al 15 per cento e entro il 2011 sarà aumentata al 35 per cento. Gli
introiti provenienti dalla ritenuta d'imposta sono destinati nella misura
del 75 per cento ai relativi Stati membri, mentre il rimanente 25 per cento
resta alla Confederazione e ai Cantoni (revenue-sharing). L'Accordo prevede
inoltre che i clienti stranieri delle banche possono scegliere tra la
ritenuta d'imposta e la notifica volontaria alle autorità fiscali.

Inoltre, in un Memorandum of understanding (MOU) la Svizzera si impegna nei
confronti dell'UE a fissare nelle Convenzioni di doppia imposizione concluse
con i Paesi membri dell'UE, e sulla base della reciprocità, l'assistenza
amministrativa nei casi di frode fiscale e di simili delitti.

Un altro elemento importante dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio è
costituito dalla soppressione dell'imposizione alla fonte di dividendi,
interessi e canoni di licenza (per questi ultimi è fatto salvo un periodo di
transizione) tra imprese associate. Ne consegue che le imprese svizzere che
operano a livello europeo sono fiscalmente sgravate. Con la Spagna, questa
soppressione sarà attuata in un prossimo futuro, quando entrerà in vigore
l'intesa in materia di assistenza amministrativa già convenuta nel quadro
della Convenzione di doppia imposizione. Nei rapporti con determinati Stati
membri dell'UE quali Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca e Slovacchia sono applicabili - come per i
relativi pagamenti all'interno dell'UE - disposizioni transitorie di diverso
tenore. L'Accordo sulla fiscalità del risparmio è completato da una legge
federale che descrive in particolare la procedura e l'organizzazione
applicabili in relazione, da un lato, alla ritenuta di imposta e,
dall'altro, all'assistenza amministrativa nei casi di frode fiscale e di
delitti analoghi.

Alla luce dell'entrata in vigore dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio,
l'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC metterà a disposizione
sul suo sito web un ampio spazio informativo. Vi si troveranno anche delle
istruzioni che spiegano in modo dettagliato gli obblighi imposti agli agenti
pagatori. Esse saranno consultabili sulla pagina iniziale dell'AFC
www.estv.admin.ch. Per domande di ordine tecnico volte alla corretta
applicazione della ritenuta d'imposta l'AFC allestirà inoltre un indirizzo
e-mail info-euz@estv.admin.ch.

L'Accordo sulla fiscalità del risparmio fa parte degli Accordi bilaterali
II, sottoscritti il 26 ottobre 2004 con l'UE. Sono già entrati in vigore il
30 marzo 2005 l'Accordo sui prodotti agricoli trasformati e il 31 maggio
2005 l'Accordo sulle pensioni dei funzionari dell'UE.

Informazioni per i giornalisti:

Heinz Fehr, Amm. federale delle contribuzioni, 031 322 73 19
Véronique Humbert, Amm. federale delle contribuzioni, 031 323 94 04
Christoph Schelling, Amm. federale delle contribuzioni, 031 323 01 82
(raggiungibile dal 27 giugno 2005)

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch