Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Tassa CO2 sui combustibili: fissate le condizioni concrete

comunicato stampa

Tassa CO2 sui combustibili: fissate le condizioni concrete

Due ordinanze regolano l'introduzione della tassa sul CO2 applicata ai
combustibili e il computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero.
Il Consiglio federale le ha adottate oggi insieme al messaggio, destinato al
Parlamento, sull'approvazione dell'aliquota della tassa di 35 franchi per
tonnellata di CO2 emessa dai combustibili. La tassa CO2 sui combustibili e
il "centesimo per il clima" sui carburanti consentiranno di raggiungere gli
obiettivi di politica climatica fissati dalla legge sul CO2 e dal Protocollo
di Kyoto.

Secondo la legge sul CO2, le emissioni di biossido di carbonio (o anidride
carbonica) generate dai vettori energetici fossili dovranno essere ridotte
complessivamente del 10 per cento entro il 2010. In base a calcoli
effettuati su modelli si prevede che, grazie ai provvedimenti volontari
adottati nel settore dei combustibili, entro quella data le emissioni dovute
a questi ultimi diminuiranno dell'11,4 per cento. Quelle imputabili ai
carburanti, invece, aumenteranno del 7,9 per cento. Per raggiungere gli
obiettivi complessivi di riduzione stabiliti dalla legge sul CO2, pertanto,
sarà necessario ridurre le emissioni di altri 2,9 milioni di tonnellate di
CO2. Al fine di colmare questo divario, il Consiglio federale ha deciso lo
scorso marzo, sulla base dei risultati di una consultazione, di adottare
ulteriori misure di riduzione. Intende in particolare introdurre una tassa
sul CO2 applicata ai combustibili fossili e sperimentare il "centesimo per
il clima" sui carburanti, che sarà riscosso dalle aziende petrolifere fino
alla fine del 2007.

Per attuare tale decisione, il Governo ha approvato oggi due ordinanze:

- l'ordinanza relativa alla tassa sul CO2 (ordinanza sul CO2), che fissa l'aliquota
e il campo di applicazione della tassa nonché la sua riscossione,
l'esenzione e la distribuzione dei proventi;

- l'ordinanza sul computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero
(ordinanza sul computo delle riduzioni di CO2), che stabilisce il volume e
la qualità dei certificati d'emissione esteri computabili (vedi riquadro
Contenuto delle due ordinanze relative al CO2)

Oltre ai due atti normativi, il Consiglio federale ha adottato anche un
messaggio all'attenzione del Parlamento, nel quale chiede alle Camere
federali di approvare l'aliquota della tassa, pari a 35 franchi per
tonnellata di CO2. Tale aliquota permetterà di ridurre le emissioni di altri
0,7 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2010. Per non compromettere la
propria competitività, le imprese possono chiedere l'esenzione dalla tassa,
purché si impegnino formalmente, nei confronti della Confederazione, a
ridurre le emissioni di biossido di carbonio. Oltre 300 imprese hanno già
concordato degli obiettivi di riduzione che consentiranno loro di essere
esentate dal pagamento della tassa e di partecipare al commercio delle
emissioni. Alle imprese che hanno sottoscritto impegni di riduzione viene
attribuita una quantità di diritti di emissione pari all'obiettivo di
limitazione delle emissioni da esse stabilito. Se le imprese emettono meno
CO2 rispetto all'obiettivo di limitazione fissato, possono vendere i diritti
eccedenti. Se invece le emissioni sono superiori al limite concordato, i
crediti mancanti devono essere acquistati. In tale ambito è prevista
un'armonizzazione con il sistema europeo di scambio delle emissioni, che
aumenterà il margine di manovra delle imprese per quanto riguarda la vendita
e l'acquisto di crediti.

La tassa sul CO2

La tassa sul CO2, che promuove la riduzione delle emissioni di biossido di
carbonio, non è un'imposta ma una tassa d'incentivazione. I proventi
stimati, in media 650 milioni di franchi all'anno, saranno restituiti alla
popolazione attraverso le casse malati (circa 50 franchi a testa) e alle
imprese tramite le casse di compensazione AVS  (circa 110 franchi per
100'000 franchi di massa salariale).

Il "centesimo per il clima"

Il "centesimo per il clima" sui carburanti è un provvedimento volontario
adottato dal settore petrolifero.  Le imprese private applicheranno sul
prezzo dei carburanti un supplemento compreso tra 1,3 e 1,9 centesimi al
litro, che dovrà permettere di finanziare misure di riduzione delle
emissioni in Svizzera e all'estero. Ci si attende in tal modo un calo di 1,8
milioni di tonnellate di CO2 entro il 2010, che contribuirà al
raggiungimento dell'obiettivo fissato. Di questi 1,8 milioni di tonnellate,
almeno 0,2 milioni dovranno essere ridotti con misure adottate a livello
nazionale. I certificati d'emissione acquistati all'estero potranno coprire
al massimo 1,6 milioni di tonnellate di CO2. Se entro il 2007 il "centesimo
per il clima" non avrà dimostrato di poter contribuire come previsto al
raggiungimento degli obiettivi di riduzione per il 2010, il Consiglio
federale applicherà una tassa d'incentivazione sul CO2 anche alla benzina. L'efficacia
del "centesimo per il clima" sarà verificata entro i termini stabiliti sulla
base di appositi criteri. Il prossimo agosto il DATEC concluderà
probabilmente un accordo in merito.

Gli obiettivi della legge sul CO2 e del Protocollo di Kyoto sono
raggiungibili

Sono in preparazione altre due misure volte a ridurre di circa 0,4 milioni
di tonnellate le emissioni di CO2 generate dai carburanti: l'introduzione di
agevolazioni fiscali sull'imposta sugli oli minerali per i carburanti
gassosi e i biocarburanti e la promozione delle automobili a basso consumo e
a basso tasso di emissioni nel quadro dell'applicazione dell'imposta sugli
autoveicoli. Pertanto, se si aggiungono i risultati della tassa sul CO2 (-
0,7 mln t) e del "centesimo per il clima" (- 1,8 mln t), l'obiettivo della
legge sul CO2 potrà essere raggiunto (divario da colmare: 2,9 mln t). Queste
misure consentiranno inoltre di realizzare l'obiettivo fissato dal
Protocollo di Kyoto (divario da colmare per tutti i gas serra: 2,5 mln t,
convertiti in equivalenti di CO2).

Berna, 22 giugno 2005

      DATEC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni

      Servizio stampa e informazione