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Attuazione della 1a revisione LPP: terza ed ultima fase

Il Consiglio federale ha approvato modifiche d'ordinanza volte a definire la
nozione di previdenza professionale e il riscatto di anni di assicurazione.
Queste modifiche servono perlopiù a fissare la prassi attuale a livello di
ordinanza. Per la maggior parte degli assicurati non vi saranno
ripercussioni di rilievo. L'età minima per il pensionamento anticipato nel
2° pilastro è fissata a 58 anni. Questo limite tiene conto dell'aumento
della speranza di vita e degli interessi delle parti sociali e degli
istituti di previdenza. Nel quadro di ristrutturazioni aziendali, nelle
professioni che per ragioni di pubblica sicurezza  possono essere esercitate
solo fino ad una certa età e durante un periodo transitorio resterà
possibile anticipare ulteriormente le prestazioni di vecchiaia. Diverse
disposizioni impediscono inoltre che assicurati privilegiati traggano
vantaggi fiscali eccessivi tramite il 2° pilastro.

Equilibrio tra flessibilità e arginamento delle agevolazioni fiscali
eccessive
Lo scopo dei principi introdotti nell'ordinanza sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2) è di
precisare il quadro della previdenza professionale. Si tratta dei principi
di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione
previdenziale e del principio d'assicurazione, che finora erano in parte
disciplinati nel diritto fiscale. Con le modifiche d'ordinanza, il Consiglio
federale viene incontro alla richiesta di più flessibilità nella previdenza
professionale. Grazie ad esse gli istituti di previdenza in futuro avranno
la possibilità di offrire fino a tre diversi piani di previdenza ad ogni
gruppo di assicurati e di tener quindi maggiormente conto delle loro
esigenze e possibilità finanziarie. D'altro canto, l'ordinanza ha l'
obiettivo di distinguere la previdenza professionale, che beneficia di
agevolazioni fiscali, da previdenza e assicurazioni private. Fissando questa
linea di demarcazione si vuole evitare che gli assicurati privilegiati,
mediante piani di previdenza troppo generosi che comportano una
sovrassicurazione ed eccedono i limiti dello scopo di previdenza o
attraverso versamenti temporanei di fondi nel 2° pilastro unicamente a fini
fiscali, ottengano agevolazioni fiscali eccessive.

Il Parlamento non ha voluto fissare a livello di legge i principi
summenzionati, sviluppatisi col tempo nella dottrina e nella giurisprudenza,
ma ha incaricato il Consiglio federale d'introdurli a livello d'ordinanza. L
'ordinanza contiene inoltre un nuovo disciplinamento relativo al riscatto
per gli assicurati provenienti dall'estero che non sono mai stati assicurati
in Svizzera: durante i primi cinque anni l'autorizzazione ad acquistare anni
di contribuzione sarà limitata.

Età minima di pensionamento anticipato

Nel contempo il Consiglio federale ha stabilito che i regolamenti degli
istituti di previdenza non devono permettere il prelievo anticipato della
prestazione di vecchiaia prima del compimento dei 58 anni. Questo limite d'
età tiene conto dell'evoluzione della speranza di vita, che nel 1970, alla
nascita, era di 70,1 anni per gli uomini e di 76,1 anni per le donne, nel
2003 di 77,9 anni per gli uomini e di 83 anni per le donne e che nel 2060
dovrebbe essere di 82,5 per gli uomini e di 87,5 per le donne. Tenuto conto
dell'aumento della speranza di vita non avrebbe senso incentivare al
pensionamento anticipato nel 2° pilastro con un basso limite di età.
Stabilendo un'età minima di pensionamento di 58 anni, il Consiglio federale
ha tenuto conto anche delle critiche avanzate dalle parti sociali e dagli
istituti di previdenza in fase di consultazione. Sono state previste
eccezioni: nel quadro di ristrutturazioni aziendali e nelle professioni che
per ragioni di pubblica sicurezza possono essere esercitate solo fino ad una
certa età il versamento di prestazioni di vecchiaia sarà possibile anche
prima del compimento dei 58 anni.

Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2006,
prevedono un periodo di transizione di 5 anni per quanto riguarda l'età
minima di pensionamento.

Condizioni da adempiere per la fondazione d'istituti collettivi o comuni

Le istruzioni approvate dal Consiglio federale contemporaneamente al terzo
pacchetto di modifiche d'ordinanza della revisione LPP mirano a garantire
che le autorità di vigilanza applichino una procedura uniforme al momento
della fondazione di istituti collettivi o comuni. Non si applicano né ad
istituti di previdenza interni alle aziende né agli istituti di previdenza d
'associazione. Esse devono permettere ai nuovi istituti di previdenza di
avviare l'attività con buone prospettive, ovvero garantire il finanziamento
delle spese amministrative ed organizzative iniziali. In caso di
liquidazione durante i primi cinque anni vi è inoltre una garanzia (di una
banca o di un'assicurazione) che offre una certa copertura finanziaria. Le
disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2005.

Con un'ulteriore modifica dell'OPP2 si vuole migliorare la copertura dei
rischi degli istituti di previdenza di piccole dimensioni (particolarmente
esposti in caso di fluttuazioni e imprevisti), in particolare nel settore
dell'invalidità. In futuro tutti gli istituti di previdenza con meno di 300
assicurati (finora 100) dovranno disporre di misure di sicurezza
supplementari, che potranno consistere in un contratto di riassicurazione o
in riserve tecniche proprie sufficienti. Queste misure di sicurezza sono una
prassi attualmente già adottata da molti istituti. La nuova normativa
entrerà in vigore il 1° gennaio 2006 e sarà valevole per tutti gli istituti
di previdenza fondati a partire da questa data.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione

Informazioni:   tel. 031 322 90 61

                        Jürg Brechbühl, vicedirettore

                        Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati:                         ordinanza e commento (d/f)

                        istruzioni

Ulteriori informazioni sul tema sono disponibili sul sito Internet dell'UFAS
all'indirizzo www.ufas.admin.ch