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Indennità in caso di maternità: adeguamento del diritto in materia di personale federale


COMUNICATO STAMPA

Indennità in caso di maternità: adeguamento del diritto in materia di
personale federale

10 giu 2005 (DFF) Il 1° luglio 2005 entrerà in vigore l'indennità in caso di
maternità per madri che esercitano un'attività lucrativa. Essa rende
necessari adeguamenti del diritto in materia di personale federale, che il
Consiglio federale ha approvato in occasione della sua seduta odierna.

Le nuove disposizioni concernenti l'indennità di perdita di guadagno in caso
di maternità richiedono modifiche dell'ordinanza sul personale federale e
dell'ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale. Tali
adeguamenti si ripercuoteranno soprattutto sulla situazione delle impiegate
che il giorno del parto erano assunte da meno di sei mesi presso
l'Amministrazione federale. Dette persone avevano diritto a due mesi di
congedo pagato. Questo periodo sarà prolungato a quattro mesi, come per gli
altri impiegati federali. Per contro il congedo di maternità potrà essere
preso al più presto due settimane prima del giorno del parto e non più
quattro come finora.

La nuova indennità in caso di maternità sarà finanziata dall'indennità di
perdita di guadagno (IPG). Questo permetterà al datore di lavoro
Confederazione di risparmiare 3,5 milioni di franchi. Gli adeguamenti del
diritto del personale federale entreranno in vigore il 1° luglio 2005.

Indennità in caso di maternità

L'introduzione di un'indennità in caso di maternità è parte integrante della
revisione della IPG. Le nuove disposizioni entreranno in vigore con effetto
al 1° luglio 2005. Hanno diritto a un'indennità in caso di maternità le
donne che esercitano un'attività lucrativa dipendente o indipendente, nonché
le donne che collaborano nell'azienda del coniuge percependo un salario in
contanti. La legge stabilisce che l'indennità in caso di maternità è versata
per un periodo di 14 settimane e corrisponde all'80 per cento del reddito
medio percepito prima del parto (tuttavia al massimo 172 franchi al giorno).

Informazioni per i giornalisti:

Corinne Raschlé, Ufficio federale del personale, tel. 031 322 62 30 Thierry
Borel, Ufficio federale del personale, tel. 031 322 62 11

Dipartimento federale delle finanze DFF
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