Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Revisione parziale dell'ordinanza concernente la protezione delle opere militari

3003 Berna, 25 maggio 2005

Informazione per i media

Revisione parziale dell'ordinanza concernente la protezione delle opere
militari

Il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza concernente la protezione
delle opere militari che entrerą in vigore il 1o luglio 2005.

A causa delle riforme che hanno interessato Esercito XXI e
l'Amministrazione, č stato necessario adeguare una serie di denominazioni di
unitą amministrative e decisori.
L'oggetto principale dell'adeguamento č stata la concretizzazione del
«principio di visibilitą».

Unicamente nel 2004 sono state inoltrate sette denunce penali contro
operatori dei media accusati di aver reso pubblica l'ubicazione di impianti.
Con la concretizzazione del «principio di visibilitą» si
č dunque inteso incrementare la certezza del diritto.

In base alla nuova regolamentazione sarą consentito a chiunque produrre e
pubblicare riprese esterne di impianti militari che sono state allestite
senza particolari espedienti, come ad esempio la violazione di un divieto
d'accesso a un terreno provvisto di recinzione. Costituisce una novitą
l'esplicito disciplinamento che in occasione della pubblicazione di tali
riprese vieta di fornire ulteriori informazioni in merito all'ubicazione o
allo scopo. Tali indicazioni complementari rendono infatti possibile
l'identificazione, vale a dire lo «smascheramento», dell'impianto e quindi
la violazione del segreto militare.

La concretizzazione del principio di visibilitą mira a una maggiore certezza
del diritto. A seguito dell'introduzione di tale misura č attesa una
diminuzione delle denunce penali dovute alla diffusione di indicazioni
relative alle ubicazioni e agli scopi d'utilizzo di impianti.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA,
DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT
Informazione