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Assicurazione malattie: il Consiglio federale proroga la limitazione delle autorizzazioni per i fornitori di prestazioni

Il Consiglio federale ha prorogato l'ordinanza che limita il numero di
fornitori di prestazioni la cui attività  è rimborsata mediante
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Questa misura è
limitata al massimo a tre anni, ossia fino a luglio 2008.

In origine, l'ordinanza del 3 luglio 2002 che limita il numero di fornitori
di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'
assicurazione obbligatoria contro le malattie, la cosiddetta limitazione
delle autorizzazioni, era limitata a tre anni, al termine dei quali
l'autorizzazione nel settore ambulatoriale sarebbe dovuta essere
disciplinata in modo nuovo.

Finora non è stato deciso alcun nuovo disciplinamento delle autorizzazioni.
L'introduzione della libertà di contrarre, proposta dal Consiglio federale,
non è stata ancora trattata dal Parlamento. Lo scorso ottobre, le Camere
federali hanno perciò deciso una modifica della legge sull'assicurazione
malattie, grazie alla quale il Consiglio federale può prorogare l'ordinanza
per una seconda volta per un periodo massimo di tre anni.

Malgrado la limitazione delle autorizzazioni, anche in futuro competerà ai
Cantoni prevedere eccezioni in singole regioni o categorie professionali.
Una novità è costituita dal fatto che l'ordinanza contiene una disposizione
concernente la decadenza delle autorizzazioni che non sono utilizzate entro
un periodo di sei mesi. Tuttavia, i Cantoni possono prorogare tale termine
fino a dodici mesi. In casi singoli e in presenza di motivi importanti è
pure possibile accordare eccezioni.

I numeri massimi di fornitori di prestazioni validi nei Cantoni sono stati
adeguati alla situazione attuale, di modo che i Cantoni abbiano a
disposizione una base decisionale attualizzata.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

Servizio stampa e informazione

Per ulteriori informazioni: Hans Heinrich Brunner, vicedirettore
dell'Ufficio federale della sanità pubblica, tel: 031 322 95 05

Ordinanza: www.bag.admin.ch/kv/projekte/i/index.htm