Inviato in consultazione un
ulteriore pacchetto di misure
Berna, 23.03.2005. In
Svizzera s'intende rafforzare la lotta contro la violenza in occasione di
manifestazioni sportive. Il Consiglio federale intende creare le basi legali
necessarie in materia. Ha perciò inviato in consultazione un pertinente
avamprogetto di legge volto a completare le misure della Confederazione già
adottate o previste.
L'avamprogetto prevede complementi
alla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
(LMSI). Con le nuove basi legali, il Consiglio federale intende combattere il
fenomeno della tifoseria violenta mediante provvedimenti di diritto
amministrativo, migliorando le possibilità d'intervento
preventivo.
Nuove misure
preventive
L'avamprogetto appena inviato in
consultazione fa parte di due pacchetti legislativi nel settore della protezione
dello Stato. Con il primo progetto, la cui procedura di consultazione si è già
conclusa, era stata proposta una base legale per una banca dati a livello
nazionale sulla tifoseria violenta. Il messaggio concernente entrambi i progetti
sarà sottoposto al Consiglio federale ancora nel corso di
quest'anno.
Le misure complementari assumono
un'importanza fondamentale soprattutto in vista del campionato europeo di calcio
del 2008 che si svolgerà in Svizzera e in Austria, al fine di allestire un piano
di sicurezza unitario.
Aree
interdette
Con la creazione di aree interdette
si vieta alle persone interessate di soffermarsi in una determinata zona (area)
in prossimità del luogo in cui si svolge una manifestazione sportiva. Le singole
aree interdette sono definite dai Cantoni. L'interdizione di accedere a un'area
può essere pronunciata solo se è comprovato che la persona interessata ha
partecipato ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive.
Divieto limitato di lasciare la
Svizzera
Con il divieto limitato di lasciare
la Svizzera s'intende impedire che le persone che per motivi di sicurezza sono
tenute lontane dagli stadi in Svizzera provochino disordini all'estero. Nella
prassi sono noti casi di tifosi che pur non ricorrendo mai alla violenza nel
proprio Paese, commettono regolarmente atti violenti all'estero. Il
provvedimento può essere adottato dall'Ufficio federale di polizia mediante una
decisione scritta.
Obbligo di presentarsi alla
polizia
A differenza delle aree interdette e
del divieto limitato di lasciare la Svizzera, con cui si emana un divieto,
l'obbligo di presentarsi alla polizia impone un determinato comportamento. La
persona nei cui confronti è adottato il provvedimento è obbligata a presentarsi
in determinati orari a un determinato posto di polizia, con la comminazione di
una pena in caso d'inadempienza. In questo modo s'intende precluderle la
possibilità di partecipare a disordini in occasione di una manifestazione
sportiva. L'obbligo di presentarsi alla polizia è imposto a persone nei cui
confronti misure meno severe si sono rivelate inutili.
Fermo preventivo di polizia
Il fermo preventivo di polizia
costituisce l'”ultima ratio” nei confronti delle persone violente che si sono
mostrate particolarmente renitenti. La misura è consentita soltanto se misure
meno severe non sono state rispettate e vi sono indizi concreti che la persona
interessata intenda nuovamente partecipare ad atti violenti in occasione di
manifestazioni sportive. Il fermo preventivo è limitato in modo da impedire alla
persona interessata di partecipare ai disordini e dura al massimo 24 ore.
Le persone oggetto delle misure
possono ricorrere ai normali rimedi giuridici cantonali o federali. Nel caso
concreto possono essere verificate la legittimità e l'adeguatezza di una
misura.
Per ulteriori informazioni:
Jürg Siegfried Bühler, Ufficio federale di polizia, tel. 031 322 45 71