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Inviato in consultazione un ulteriore pacchetto di misure

 

Berna, 23.03.2005. In Svizzera s'intende rafforzare la lotta contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Il Consiglio federale intende creare le basi legali necessarie in materia. Ha perciò inviato in consultazione un pertinente avamprogetto di legge volto a completare le misure della Confederazione già adottate o previste.

 

L'avamprogetto prevede complementi alla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). Con le nuove basi legali, il Consiglio federale intende combattere il fenomeno della tifoseria violenta mediante provvedimenti di diritto amministrativo, migliorando le possibilità d'intervento preventivo.

 

Nuove misure preventive

L'avamprogetto appena inviato in consultazione fa parte di due pacchetti legislativi nel settore della protezione dello Stato. Con il primo progetto, la cui procedura di consultazione si è già conclusa, era stata proposta una base legale per una banca dati a livello nazionale sulla tifoseria violenta. Il messaggio concernente entrambi i progetti sarà sottoposto al Consiglio federale ancora nel corso di quest'anno.

Le misure complementari assumono un'importanza fondamentale soprattutto in vista del campionato europeo di calcio del 2008 che si svolgerà in Svizzera e in Austria, al fine di allestire un piano di sicurezza unitario.

 

Aree interdette

Con la creazione di aree interdette si vieta alle persone interessate di soffermarsi in una determinata zona (area) in prossimità del luogo in cui si svolge una manifestazione sportiva. Le singole aree interdette sono definite dai Cantoni. L'interdizione di accedere a un'area può essere pronunciata solo se è comprovato che la persona interessata ha partecipato ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive.

 

Divieto limitato di lasciare la Svizzera

Con il divieto limitato di lasciare la Svizzera s'intende impedire che le persone che per motivi di sicurezza sono tenute lontane dagli stadi in Svizzera provochino disordini all'estero. Nella prassi sono noti casi di tifosi che pur non ricorrendo mai alla violenza nel proprio Paese, commettono regolarmente atti violenti all'estero. Il provvedimento può essere adottato dall'Ufficio federale di polizia mediante una decisione scritta.

Obbligo di presentarsi alla polizia

A differenza delle aree interdette e del divieto limitato di lasciare la Svizzera, con cui si emana un divieto, l'obbligo di presentarsi alla polizia impone un determinato comportamento. La persona nei cui confronti è adottato il provvedimento è obbligata a presentarsi in determinati orari a un determinato posto di polizia, con la comminazione di una pena in caso d'inadempienza. In questo modo s'intende precluderle la possibilità di partecipare a disordini in occasione di una manifestazione sportiva. L'obbligo di presentarsi alla polizia è imposto a persone nei cui confronti misure meno severe si sono rivelate inutili.

Fermo preventivo di polizia

Il fermo preventivo di polizia costituisce l'”ultima ratio” nei confronti delle persone violente che si sono mostrate particolarmente renitenti. La misura è consentita soltanto se misure meno severe non sono state rispettate e vi sono indizi concreti che la persona interessata intenda nuovamente partecipare ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive. Il fermo preventivo è limitato in modo da impedire alla persona interessata di partecipare ai disordini e dura al massimo 24 ore.

 

Le persone oggetto delle misure possono ricorrere ai normali rimedi giuridici cantonali o federali. Nel caso concreto possono essere verificate la legittimità e l'adeguatezza di una misura.

 

 

 

Per ulteriori informazioni:

Jürg Siegfried Bühler,  Ufficio federale di polizia,  tel. 031 322 45 71