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Secondo pilastro: parità di trattamento in caso di libero passaggio e di liquidazione parziale

Dipartimento federale
dell'interno

        Comunicato stampa

     Berna, 11.03.2005

Secondo pilastro: parità di trattamento in caso di libero passaggio e di
liquidazione parziale

Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sulla parità di trattamento
in caso di libero passaggio e di liquidazione parziale di un istituto di
previdenza. Il rapporto dà seguito ad una mozione presentata il 4 novembre
2002 dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio
degli Stati. Il Consiglio federale condivide le conclusioni degli autori,
che raccomandano di non modificare l'ordinamento attuale e di sorvegliare l'
evoluzione della situazione.

Il rapporto dà seguito ad una mozione presentata il 4 novembre 2002 dalla
Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli
Stati, che incaricava il Consiglio federale di valutare la possibilità di
trattare allo stesso modo gli assicurati uscenti di una cassa pensioni sia
in caso di libero passaggio (situazione normale) che in caso di liquidazione
parziale dell'istituto di previdenza.

Attualmente il libero passaggio e la liquidazione parziale sono soggetti a
disciplinamenti diversi. In caso di libero passaggio, l'assicurato ha
diritto alla prestazione d'uscita prevista dalla legge federale sul libero
passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'
invalidità (LFLP). Questa prestazione non comprende alcuna quota parte dei
fondi liberi dell'istituto di previdenza, ma in compenso non può essere
ridotta in funzione di un eventuale disavanzo tecnico. In caso di
liquidazione parziale l'assicurato ha diritto ad una parte dei fondi liberi,
ma deve accettarne un'eventuale riduzione dovuta ad un disavanzo tecnico
dell'istituto, fermo restando che il capitale minimo LPP non può essere
toccato.

La società Hewitt Associates SA ha elaborato e studiato quattro varianti di
pari trattamento del libero passaggio e della liquidazione parziale. Gli
esperti sono giunti alla conclusione che tutte e quattro le varianti, sia
pure in diversa misura, causerebbero inconvenienti ancora più gravi di
quelli cui si vorrebbe rimediare. Per questa ragione raccomandano di
mantenere la situazione attuale.

Il Consiglio federale condivide questa opinione ed ha pertanto deciso di non
modificare, per il momento, il disciplinamento vigente. Ha tuttavia
incaricato il DFI di sorvegliare l'evoluzione della situazione: se la
disparità di trattamento dovesse aggravarsi e raggiungere livelli
intollerabili, si dovrà rivalutare la questione nel quadro di una prossima
revisione della LPP.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione

Informazioni:                        tel. 031 322 91 86

                        Erika Schnyder, capo delle Questioni giuridiche LPP

                        Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il rapporto "Uguale trattamento in caso di libero passaggio e di
liquidazione parziale" (f/d) può essere consultato sul sito Internet dell'
UFAS all'indirizzo
http://www.bsv.admin.ch/forschung/publikationen/4 05f eBericht.pdf

http://www.bsv.admin.ch/forschung/publikationen/4 05d eBericht.pdf

La sua pubblicazione è prevista nella serie "Aspetti della sicurezza
 sociale"

Ulteriori informazioni sul tema sono disponibili sul sito Internet dell'UFAS
all'indirizzo www.ufas.admin.ch