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Moderata estensione della pubblicità del registro fondiario

Il Consiglio federale pone in vigore la modifica dell'ordinanza il 1° aprile
2005

Berna, 11.03.2005. La pubblicità del registro fondiario viene leggermente
estesa in base alle esigenze della pratica, in particolare dell'economia.
Venerdì il Consiglio federale ha posto in vigore la relativa modifica del
regolamento per il registro fondiario (RRF) con effetto al 1° aprile 2005.

Attualmente possono accedere ai dati del registro fondiario cantonale
memorizzati in forma elettronica soltanto le persone autorizzate a stendere
atti autentici, gli ingegneri geometri e determinate autorità. Ora si
intende estendere l'accesso alle banche, alle casse pensioni e alle
assicurazioni operanti nel settore ipotecario. I diritti d'accesso sono
conferiti soltanto agli utenti identificati all'interno di un sistema chiuso
(Intranet), a condizione che necessitino dei dati per esercitare la loro
attività. I dati non possono essere utilizzati per altri fini, e in
particolare non a scopo di marketing.

Se finora erano pubblici soltanto i rapporti di proprietà di un singolo
fondo, ora è possibile consultare anche i dati del libro mastro relativi
alle servitù e agli oneri fondiari, come pure determinate menzioni, senza
dover rendere verosimile un interesse. È possibile rendere accessibili i
dati in Internet. Per motivi di protezione dei dati, le informazioni possono
essere richiamate soltanto in relazione a un determinato fondo, e non a una
persona.

Per ulteriori informazioni:

Peter Flury, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 324 83 55