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JANUS è il sistema d'informazione elettronico della Polizia giudiziaria federale (PGF). Esso contiene dati e informazioni su persone, ditte e organizzazioni raccolti nell'ambito di indagini preliminari, di indagini di polizia giudiziaria oppure da fonti accessibili al pubblico, per combattere la criminalità organizzata e attiva su scala internazionale. Il trattamento dei dati è disciplinato dalla legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC) e dall'ordinanza sul sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale (ordinanza JANUS). Al sistema hanno accesso i servizi della Confederazione e dei Cantoni competenti per questo specifico settore della criminalità.

 

IPAS è il sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia. In IPAS sono registrate tutte le informazioni scambiate con Interpol nonché dati su casi pertinenti agli ambiti:

-          del servizio d'identificazione (fra l'altro i dati personali relativi alle impronte digitali e i profili del DNA);

-          della polizia amministrativa di competenza di fedpol.

Inoltre fedpol gestisce il sistema IPAS per:

-          trattare i dati concernenti le pratiche di fedpol;

-          organizzare in modo razionale ed efficace i lavori;

-          svolgere il controllo delle pratiche e allestire statistiche.

 

Il sistema IPAS è retto dall'articolo 351octies CP e dall'ordinanza sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia (ordinanza IPAS). La cooperazione con Interpol è disciplinata anche in seno all'articolo 351terCP e all'ordinanza sull'Ufficio centrale nazionale Interpol Svizzera. Al sistema ha accesso unicamente l'Ufficio federale di polizia.

 

Le basi legali relative ai dati dei sistemi JANUS e IPAS sono contenute negli articoli 10-15 e nell'articolo 18 dell'avamprogetto di legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP).

 

RIPOL è il sistema informatizzato di ricerca di persone e oggetti, gestito congiuntamente dalle autorità federali e cantonali, a sostegno di diversi compiti legali nell'ambito di ricerche. Esso serve:

-          alla ricerca di persone in vista di un loro arresto o della ricerca della loro dimora nell'ambito di un'inchiesta penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura;

-          alla ricerca di persone in vista di un loro internamento in caso di misure tutorie o di privazione della libertà a fini assistenziali;

-          alla ricerca della dimora delle persone scomparse;

-          al controllo delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri nonché delle altre misure d'espulsione e d'allontanamento dal territorio svizzero;

-          alla comunicazione dei divieti di far uso di licenze di condurre straniere;

-          alla ricerca della dimora dei conducenti dei veicoli a motore senza protezione assicurativa.

L'Ufficio federale di polizia gestisce il sistema RIPOL in collaborazione con diverse autorità federali e cantonali, conformemente all'articolo 351bis del Codice penale (CP) e all'ordinanza sul sistema informatizzato di ricerca (ordinanza RIPOL). A queste informazioni hanno accesso i summenzionati servizi della Confederazione e dei Cantoni che ne hanno bisogno per l'esecuzione dei loro compiti legali.

 

Le basi legali per RIPOL sono contenute nell'articolo 16 dell'avamprogetto di LSIP.