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Il Consiglio federale fissa al 1° aprile 2005 l'entrata in vigore della revisione di legge

 

 

Berna, 04.03.2005. In futuro l'acquisto da parte di persone all'estero di partecipazioni di una società immobiliare quotata in borsa non sarà più subordinato ad alcun obbligo d'autorizzazione. Venerdì il Consiglio federale ha deciso che la modifica di legge entrerà in vigore il 1° aprile 2005.

 

Giusta la legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (lex Koller), le persone residenti all'estero non necessitano di un'autorizzazione per l'acquisto di partecipazioni a fondi di investimento immobiliare, nella misura in cui i relativi titoli di partecipazione siano negoziati regolarmente sul mercato. Non è invece rilasciata di principio alcuna autorizzazione per l'acquisto di quote di una società immobiliare in senso stretto (società operante nel settore degli immobili abitativi). Con la revisione di legge si esime dall'obbligo di autorizzazione l'acquisto di quote di una società immobiliare in senso stretto da parte di persone all'estero, a condizione che tali partecipazioni siano quotate in una borsa svizzera. La revisione contempla inoltre altre 6 proposte di allentamento di minore importanza.

  

Per ulteriori informazioni:

Jürg Schumacher, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 41 32