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Distribuzione del patrimonio aureo eccedentario della Banca nazionale


COMUNICATO STAMPA

Distribuzione del patrimonio aureo eccedentario della Banca nazionale

02 feb 2005 (DFF) Il ricavato della vendita delle 1'3000 tonnellate di oro
che la Banca nazionale svizzera (BNS) non necessita più ai fini della
politica monetaria è destinato, secondo Costituzione federale e legge sulla
Banca nazionale, per due terzi ai Cantoni e per un terzo alla
Confederazione. In data odierna, il Consiglio federale ha incaricato il
Dipartimento federale delle finanze di elaborare con la BNS un pertinente
accordo sulle modalità di distribuzione. Dopo il fallimento in Parlamento
del progetto sull'oro, il Governo non intravvede più alcuna possibilità
giuridica per continuare a bloccare presso la BNS il patrimonio aureo.

In vista della votazione popolare del 22 settembre 2002 concernente due
progetti sull'oro, il Consiglio federale aveva escluso la possibilità di
procedere alla ripartizione del patrimonio aureo senza l'intervento del
Parlamento ed eventualmente del popolo. In caso di doppio No, esso aveva
promesso che avrebbe sottoposto al Parlamento una nuova base giuridica per l
'utilizzazione dell'oro. Il Consiglio federale ha mantenuto la promessa, ma
il progetto è naufragato in Parlamento nella sessione invernale 2004. Il
Governo è del parere che non si possa continuare all'infinito a cercare un
compresso parlamentare, tanto più che le opinioni in Parlamento divergono
notevolmente sia sullo scopo concreto dell'utilizzazione sia sul fatto se
per un nuovo scopo debbano essere impiegati unicamente i redditi del
patrimonio o l'intera sostanza.

Secondo il Consiglio federale l'applicazione del diritto vigente, che
prevede la distribuzione del patrimonio aureo nella misura di un terzo alla
Confederazione e di due terzi ai Cantoni, costituisce la conseguenza logica.
Dopo il fallimento di due progetti esso ritiene che non sussista più alcuna
legittimità giuridica perché la BNS continui a trattenere il patrimonio
aureo. In particolare non condivide le considerazioni contenute nella
perizia commissionata dal PSS e allestita dal prof. Philippe Mastronardi
secondo cui la distribuzione del patrimonio aureo costituirebbe una
"modifica della destinazione" del patrimonio della Banca centrale, connessa
con una rinuncia alla sostanza, e necessiterebbe quindi di una base
giuridica speciale. Il Governo rileva invece che qualsiasi distribuzione di
utile della BNS è connessa con una rinuncia alla sostanza o con una
"modifica della destinazione" delle riserve monetarie (riduzione della
sostanza o rinuncia a un ulteriore incremento della sostanza). Già l'attuale
distribuzione dell'utile di 2,5 miliardi di franchi (senza i redditi del
patrimonio aureo) comprende una notevole componente di "riduzione della
sostanza" o di "modifica della destinazione" e viene finanziata solo in
parte con i redditi correnti, poiché l'attuale consistenza delle riserve
monetarie supera l'ammontare auspicato dalla BNS. Sia nel caso della
distribuzione del patrimonio aureo sia in quello della distribuzione
corrente degli utili, il patrimonio che la BNS aveva accumulato negli anni
passati, e di cui, secondo il punto di vista attuale, non necessita più ai
fini della politica monetaria, viene quindi ridotto. In ogni caso si tratta
di utili trattenuti della Banca centrale, indipendentemente dai motivi per i
quali siano stati trattenuti: mutate condizioni quadro in materia di
politica monetaria, prescrizioni legali o livellamento degli importi annui
da distribuire. La tesi dell'autore della perizia secondo cui vi sarebbe una
lacuna legale non è pertanto corretta.

Per quanto riguarda l'utilizzazione della quota della Confederazione al
patrimonio aureo è applicabile in linea di principio la legge sulle finanze
della Confederazione: conformemente all'articolo 24a capoverso 2 la quota
della Confederazione al patrimonio aureo deve essere considerata introito
straordinario, di cui non si tiene conto nel calcolo delle uscite totali
secondo il meccanismo del freno all'indebitamento e che produce quindi una
riduzione del debito netto della Confederazione. Il Parlamento è tuttavia
libero di stabilire un'altra utilizzazione. Secondo l'articolo 20 capoverso
1, la costituzione di un finanziamento speciale necessita tuttavia di una
base legale.

Per quanto concerne la quota dei Cantoni, la legislazione federale non
contiene alcuna disposizione. I singoli Cantoni possono decidere liberamente
su come utilizzare la loro quota.

Sulla base del rapporto concernente l'attuazione di un'eventuale
distribuzione del patrimonio aureo, pubblicato nel dicembre scorso e
allestito da un gruppo tecnico di lavoro composto da membri dell'
Amministrazione federale delle finanze e della BNS nonché da rappresentanti
della Conferenza dei Governi cantonali e della Conferenza dei direttori
cantonali delle finanze, la distribuzione del ricavo delle 1'300 tonnellate
di oro a Confederazione e Cantoni è attuabile solo a partire dalla primavera
del 2006. Questo è dovuto al fatto che la legge sulla Banca nazionale
stabilisce che gli attivi liberi siano indicati come utile nell'ambito del
consuntivo annuale ordinario della BNS. Nel risultato d'esercizio 2004 della
BNS, reso noto il 27 gennaio del 2005, gli attivi liberi non figuravano
ancora come utile. Il Consiglio federale ha perciò incaricato il DFF di
adottare le misure necessarie per il trasferimento del ricavo della vendita
delle 1'300 tonnellate di oro a Confederazione e Cantoni come pure di
definire con la BNS le modalità in un accordo sulla distribuzione degli
utili, da sottoporre in seguito al Consiglio federale. L'accordo
disciplinerà tutti gli aspetti tecnici del trasferimento del patrimonio
aureo, tra cui la data e la tipologia dei versamenti. Inoltre, sino al
trasferimento della sostanza la Banca nazionale continuerà a distribuire i
redditi maturati sull'oro già venduto e reinvestito secondo l'accordo
aggiuntivo sulla ripartizione degli utili del 12 giugno 2003; nella
primavera del 2006 saranno versati anche i redditi supplementari dell'
esercizio 2005, pari a 500 milioni di franchi.

L'iniziativa COSA: un progetto separato

L'iniziativa depositata il 9 ottobre 2002 dal Comité pour la sécurité AVS
"Utili della Banca nazionale per l'AVS" (iniziativa COSA) chiede:

"L'utile netto della Banca nazionale è versato al Fondo di compensazione
dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. È fatta salva una
quota destinata ai Cantoni, pari a un miliardo di franchi annui; tale
importo può essere adeguato per legge all'evoluzione dei prezzi." Questa
nuova utilizzazione entra in vigore al più tardi due anni dopo l'
accettazione da parte di popolo e Cantoni.

Fino al fallimento dell'iniziativa sull'oro il 22 settembre 2002, il Comité
pour la sécurité AVS (COSA) ha sempre detto chiaramente che la sua
iniziativa riguardava solo i futuri utili della Banca nazionale e non
espressamente il patrimonio aureo accumulato in passato. Nel suo messaggio
del 20 agosto 2003 il Consiglio federale ha affermato che l'iniziativa COSA
non verte sul patrimonio della Banca nazionale accumulato in passato, che
ora, a seguito di un adeguamento del regime monetario, può essere
distribuito, ma si riferisce agli utili futuri e periodici della Banca
nazionale. Pertanto sono stati sottoposti al Parlamento anche due decreti
federali separati concernenti l'oro rispettivamente l'iniziativa COSA.

Ora, i fautori dell'iniziativa chiedono di attendere per la distribuzione
del patrimonio aureo fino al risultato della votazione popolare
sull'iniziativa COSA. Il Consiglio federale respinge questa richiesta poiché
un'iniziativa popolare pendente o altri interventi politici non possono
espletare in anticipo i propri effetti dato che, a dipendenza del tenore
dell'iniziativa, l'economia nazionale o i processi politici ne potrebbero
venir completamente paralizzati. Se nel presente caso decidesse di attendere
per la distribuzione del patrimonio aureo, il Consiglio federale
ammetterebbe indirettamente che l'iniziativa COSA espleti in anticipo i
propri effetti; ciò potrebbe costituire un precedente pericoloso.

Il Consiglio federale riconosce che, mediante la modifica della chiave di
riparto, l'iniziativa COSA intende contribuire ad assicurare il
finanziamento dell'AVS. Anche il Governo ritiene che il problema dell'AVS
sia prioritario. Esso non può tuttavia essere risolto modificando la chiave
di riparto per gli utili della Banca nazionale. Anche se l'iniziativa
entrasse in vigore, ne risulterebbe al massimo un differimento di alcuni
anni del previsto aumento dell'IVA a favore dell'AVS.

Il Consiglio federale raccomanda al Parlamento di respingere l'iniziativa.
Infatti essa comporterebbe per gli enti pubblici forti perdite di entrate
difficilmente compensabili. Inoltre l'indipendenza della Banca nazionale
svizzera, indispensabile per la conduzione di una politica monetaria
efficiente e quindi per la piazza economica elvetica, sarebbe in pericolo.

Sia il Consiglio nazionale sia il Consiglio degli Stati respingono
l'iniziativa COSA. Al contrario della Camera alta, il Consiglio nazionale è
favorevole a un controprogetto, il quale prevede che la metà degli utili
annui della BNS sia destinata all'AVS e l'altra metà ai Cantoni. Nella
sessione primaverile, entrambe le Camere dovranno portare a termine la
procedura di eliminazione delle divergenze in merito all'iniziativa COSA. La
votazione popolare si terrà al più tardi nel novembre del 2005.

Informazioni per i giornalisti:
Marianne Widmer, Amm. fed. delle finanze, tel. 031 323 86 09

Dipartimento federale delle finanze DFF
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